Art. 4.
                        Capo del Dipartimento
  1.  Il  Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 28 della leagge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed
il  funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e
dei  risultati  raggiunti,  in  relazione  agli obiettivi fissati dal
Ministro,  coordina  l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale
generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo
di  gestione,  e  assicura  il  corretto ed efficiente raccordo tra i
predetti  uffici  e  quelli  di  diretta collaborazione del Ministro,
fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le
funzioni  di  indirizzo  del  Ministro e le attivita' di gestione del
Dipartimento.
  2.  Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il
disbrigo degli affari di propria competenza.
  3.  Alle  dirette  dipendenze  del  Capo del Dipartimento operano i
servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
    a) «Servizio  per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la
relazione  al  Parlamento»: coordinamento dell'attivita' degli uffici
avente  ad  oggetto questioni di carattere generale, come esame degli
schemi  di  circolari  e degli atti di rilevanza generale predisposti
dagli uffici, coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e
ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli
uffici,  rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi
istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento,
attivita'  di  vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT,
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
    b) «Servizio  per  gli  affari internazionali»: coordinamento dei
rapporti  internazionali  tenuti da uffici del Dipartimento, raccolta
di  documenti,  atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa
di  riforma  di  altri  paesi, coordinamento delle iniziative volte a
rafforzare  il  ruolo  della  pubblica  amministrazione  italiana nei
processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni
europee  ed  internazionali,  rapporti  con  l'organizzazione  per la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  e  con  gli altri organismi
internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono
attivita'  nel  campo  della  pubblica amministrazione e del pubblico
impiego,   libera   circolazione   dei   lavori  degli  Stati  membri
dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi
formativi  di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione
europea,   attuazione  delle  direttive  comunitarie  in  materia  di
riconoscimento  di titoli di studio conseguiti in altri paesi ai fini
dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana;
    c) «Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica»
organizzazione   e   funzionamento   del   sistema   informativo  del
Dipartimento,  predisposizione di un programma di sicurezza dei dati,
attivita'  connesse alla partecipazione al SISTAN, analisi statistica
dei  dati  contenuti  nelle banche dati istituzionali, gestione della
banca   dati   relativa   all'anagrafe   delle   prestazioni  e  alle
collaborazioni  affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti
esterni,  di  cui  all'art.  1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n.
662.
  4.  Il  Ministro,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento, puo'
conferire  l'incarico  di  Vice Capo del Dipartimento. In assenza del
dirigente  preposto  ad  uno  degli  uffici  di  livello dirigenziale
generale    del    Dipartimento,   la   direzione   dell'ufficio   e'
temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito
quest'ultimo,  il  Ministro  ne  attribuisca  la  reggenza  ad  altro
dirigente.