Art. 9.
 Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni
  1.   L'ufficio   per   le   relazioni   sindacali  delle  pubbliche
amministrazioni  svolge  attivita'  di  indirizzo  e coordinamento in
materia  di  relazioni  sindacali  delle  amministrazioni pubbliche e
predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia, cura i rapporti
con  l'Agenzia  per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
pubbliche  ai  fini  della definizione dei procedimenti relativi alla
contrattazione  collettiva  nazionale  ed  integrativa per i pubblici
dipendenti  e  svolge,  in  relazione al personale di cui all'art. 3,
comma  1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  l'attivita' inerente ai procedimenti
negoziali  previsti  per la definizione della disciplina del rapporto
di   lavoro   ditale  personale,  svolge  attivita'  di  indirizzo  e
coordinamento   in   relazione   alla   rilevazione  dei  dati  sulla
consistenza  associativa  delle confederazioni e delle organizzazioni
sindacali   e   di  controllo  in  materia  di  riconoscimento  delle
prerogative e delle liberta' sindacali, svolge attivita' di indirizzo
e  coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del
diritto  di  sciopero  nel  settore  del  pubblico  impiego  e cura i
rapporti  con  la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno
1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
svolge  attivita'  di  coordinamento  per  le  iniziative relative al
trattamento  di previdenza e di quiescenza per i pubblici dipendenti;
svolge  le  attivita'  finalizzate  alla  definizione  degli  accordi
collettivi  per  il  trattamento  di  fine  rapporto  e la previdenza
complementare dei medesimi dipendenti.
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
    a) «Servizio  per  la  contrattazione  collettiva»:  attivita'  e
predisposizione  di  atti  finalizzati  all'esercizio  del  potere di
indirizzo  nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle  amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 6,
del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni    e   integrazioni;   attivita'   istruttoria   e   di
coordinamento   dei   procedimenti   di   contrattazione  collettiva;
attuazione  degli  adempimenti normativi in materia di certificazione
dei  costi  contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la
rappresentanza    negoziale    delle    amministrazioni    pubbliche;
monitoraggio  dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa,  monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi,
anche     ai     fini    dell'accertamento    della    compatibilita'
economico-finanziaria  di  cui  all'art.  20,  comma  17, delle legge
23 dicembre 1999, n. 488;
    b) «Servizio  per  i  procedimenti  negoziali per il personale ad
ordinamento pubblicistico»: attivita' di negoziazione e concertazione
relativa  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare  e  delle  Forze armate, nonche' al personale della carriera
prefettizia  e  diplomatica;  attivita' di studio e di gestione delle
questioni  inerenti  all'applicazione  della  disciplina  negoziale e
normativa al personale suddetto;
    c) «Servizio per la rappresentativita' sindacale e gli scioperi»:
indirizzo  e  coordinamento  in  materia di rappresentanza sindacale,
attivita' di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali;
coordinamento   delle   pubbliche   amministrazioni  sulle  procedure
relative    alla   erogazione   delle   prestazioni   indispensabili;
collaborazione  con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione
di  garanzia  ai  fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
    d) «Servizio  per  il  trattamento di previdenza e di fine lavoro
dei  pubblici  dipendenti»:  coordinamento,  d'intesa  con  le  altre
amministrazioni  dello Stato competenti, delle iniziative relative al
trattamento di previdenza e di quiescenza; attivita' istruttoria e di
coordinamento  dei  procedimenti  di contrattazione collettiva, con i
relativi  adempimenti,  in  materia di trattamento di fine rapporto e
previdenza    complementare;    analisi,   elaborazione,   studio   e
monitoraggio   degli   aspetti   economico-finanziari  inerenti  alla
contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, in raccordo con le
altre amministrazioni dello Stato competenti, con il supporto tecnico
dell'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale delle amministrazioni
pubbliche, nonche' di altri enti istituzionali.
  3.  L'Ufficio  si  avvale,  altresi',  della  collaborazione di una
unita'  di  supporto,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 5, del presente
decreto  con funzioni di studio e ricerca sulle materie di competenza
dell'Ufficio.