Art. 9. Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni 1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia, cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro ditale personale, svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle liberta' sindacali, svolge attivita' di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; svolge attivita' di coordinamento per le iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per i pubblici dipendenti; svolge le attivita' finalizzate alla definizione degli accordi collettivi per il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare dei medesimi dipendenti. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: attivita' e predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attivita' istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi, anche ai fini dell'accertamento della compatibilita' economico-finanziaria di cui all'art. 20, comma 17, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488; b) «Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attivita' di negoziazione e concertazione relativa al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, nonche' al personale della carriera prefettizia e diplomatica; attivita' di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto; c) «Servizio per la rappresentativita' sindacale e gli scioperi»: indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale, attivita' di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; d) «Servizio per il trattamento di previdenza e di fine lavoro dei pubblici dipendenti»: coordinamento, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato competenti, delle iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza; attivita' istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva, con i relativi adempimenti, in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare; analisi, elaborazione, studio e monitoraggio degli aspetti economico-finanziari inerenti alla contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato competenti, con il supporto tecnico dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, nonche' di altri enti istituzionali. 3. L'Ufficio si avvale, altresi', della collaborazione di una unita' di supporto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente decreto con funzioni di studio e ricerca sulle materie di competenza dell'Ufficio.