IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
  Vista   la   legge  23 agosto  1983,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1, 2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del segretariato
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001  ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 giugno  2001,  con  i  quali l'on. Stefania Prestigiacomo e' stata
nominata   Ministro  senza  portafoglio  con  incarico  per  le  pari
opportunita';
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
14 febbraio  2002,  concernente  la  delega  di  funzioni al predetto
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio  2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  4 settembre  2002,  n.  207,  con  il  quale  e' stato
disciplinato  l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  19  del  sopracitato  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 23 luglio 2002, con il
quale   vengono  indicati  i  compiti  del  Dipartimento  delle  pari
opportunita'  quale  struttura  di supporto del Governo in materia di
promozione  e  coordinamento  delle  politiche di pari opportunita' e
delle  politiche  volte  a  prevenire e rimuovere le discriminazioni,
nonche' il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno
2000,  che  attua  il  principio  della  parita' di trattamento fa le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», a norma
dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
dicembre  2003,  emanato  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo   9  luglio  2003,  n.  215,  e  recante  costituzione  e
organizzazione  dell'Ufficio  per  la  promozione  e  la  parita'  di
trattamento  e  la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29
della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;
  Visto in particolare l'art. 5 del suddetto decreto dell'11 dicembre
2003  che,  aggiungendo  il  comma  2-bis all'art. 19 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, ha inserito
il menzionato Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e
la  rimozione  delle discriminazioni nell'ambito del Dipartimento per
le pari opportunita';
  Visto  il  decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, con il quale
si  e' provveduto alla trasformazione della Commissione nazionale per
la parita' in Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna a
norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di   investimenti»,   ed  in  particolare  l'art.  1  concernente  la
costituzione    di   nuclei   di   valutazione   di   supporto   alla
programmazione,   alla   valutazione   ed   al   monitoraggio   degli
investimenti pubblici;
  Ravvisata  la necessita' di procedere alla riorganizzazione interna
delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata;
  Considerato  che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici
di  diretta  collaborazione  di cui all'art. 6 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Competenze
  1.  Il  Dipartimento  per  le pari opportunita', individuato tra le
strutture  generali  della  medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1,
lettera  a),  n.  8,  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 luglio 2002, provvede agli adempimenti riguardanti:
    a) l'indirizzo,  la  proposta e il coordinamento delle iniziative
normative  e  amministrative  in  tutte  le  materie  attinenti  alla
progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita';
    b) l'acquisizione   e  l'organizzazione  di  informazioni,  anche
attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il
coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo,
di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari
opportunita';
    c) l'adozione  e il coordinamento delle iniziative di studio e di
elaborazione  progettuale  inerenti  le problematiche della parita' e
delle pari opportunita';
    d) la definizione di nuove metodologie di intervento, di studio e
di  promozione  di  progetti  ed iniziative, nonche' di coordinamento
delle  iniziative  delle  amministrazioni e degli altri enti pubblici
nelle materie della parita' e delle pari opportunita';
    e) l'indirizzo  e il coordinamento delle amministrazioni centrali
e  locali  competenti,  al  fine di assicurare la corretta attuazione
delle  normative e degli orientamenti governativi nelle materie della
parita' e delle pari opportunita';
    f) la  promozione  delle necessarie verifiche in materia da parte
delle  amministrazioni  competenti, anche ai fini della richiesta, in
casi  di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame
di   particolari   provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    g) l'adozione  delle  iniziative  finalizzate alla prospettazione
della  posizione  nazionale  nel  processo normativo comunitario e di
quelle   necessarie  all'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  ai
principi  ed  alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento
ed  il  monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed
utilizzazione  dei  fondi  strutturali  europei  in  materia  di pari
opportunita';
    h) la   cura   dei   rapporti  con  le  amministrazioni  statali,
regionali,  locali,  nonche' con gli organismi operanti in materia di
parita'   e   di  pari  opportunita'  in  Italia  e  all'estero,  con
particolare  riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale
delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
    i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del
Governo  italiano,  in  materia,  nei  rapporti  internazionali  e in
organismi  nazionali e internazionali, anche mediante la designazione
di rappresentanti;
    l) l'organizzazione  ed  il  funzionamento della segreteria della
Commissione  per  le pari opportunita' tra uomo e donna, citata nelle
premesse;
    m) l'acquisizione   e  l'organizzazione  di  informazioni,  anche
attraverso  la  costituzione  di banche dati nonche' la promozione di
iniziative  conseguenti,  in  ordine  alle materie della prevenzione,
assistenza  e  tutela  dei  minori  dallo  sfruttamento  e dall'abuso
sessuale  dei  minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2002 citato nelle premesse;
    n) lo  svolgimento  delle  funzioni di cui all'art. 7 del decreto
legislativo  9 luglio  2003,  n.  215  e  all'art.  2 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11 dicembre  2003, recanti
disciplina   dell'ufficio   per   la   promozione  della  parita'  di
trattamento  e  la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29
della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.
  2.  Il  Dipartimento  provvede, inoltre, agli affari generali e per
quanto di competenza agli affari relativi al personale per il proprio
funzionamento,  ai  compiti  strumentali  all'esercizio di ogni altra
funzione  comunque  attribuita  o  delegata  al  Ministro per le pari
opportunita',  all'attivita'  degli organi collegiali operanti presso
il  Dipartimento  nonche' al necessario coordinamento delle attivita'
svolte  dalla  Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna,
di  cui  al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, e degli altri
organi   collegiali   operanti  in  materia  di  parita'  e  di  pari
opportunita'.
  3.  Il  Dipartimento  provvede,  altresi',  alle  relazioni  con il
pubblico  ed  a  tutte  le  richieste  di  informazioni relative alla
materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.