IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' Vista la legge 23 agosto 1983, n. 400, recante disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001, con i quali l'on. Stefania Prestigiacomo e' stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 febbraio 2002, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e' stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto, in particolare, l'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunita' quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fa le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», a norma dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e recante costituzione e organizzazione dell'Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39; Visto in particolare l'art. 5 del suddetto decreto dell'11 dicembre 2003 che, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, ha inserito il menzionato Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, con il quale si e' provveduto alla trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti», ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici; Ravvisata la necessita' di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata; Considerato che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Competenze 1. Il Dipartimento per le pari opportunita', individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, provvede agli adempimenti riguardanti: a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita'; b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' e delle pari opportunita'; d) la definizione di nuove metodologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunita'; h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in materia di parita' e di pari opportunita' in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE; i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti; l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, citata nelle premesse; m) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonche' la promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 citato nelle premesse; n) lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, recanti disciplina dell'ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e per quanto di competenza agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'. 3. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.