Art. 10. Personale Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa Commissione con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002.