Art. 5. Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale L'ufficio per gli interventi in campo economico e sociale provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), d), e), g), h) e i), e si articola in due servizi: servizio per gli affari economici e sociali; servizio per gli affari comunitari ed internazionali.