Art. 5.
       Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale
  L'ufficio  per gli interventi in campo economico e sociale provvede
agli  adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), d), e), g),
h) e i), e si articola in due servizi:
    servizio per gli affari economici e sociali;
    servizio per gli affari comunitari ed internazionali.