Art. 6. Ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita' L'ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita' provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), h), i), l) e m), e si articola in due servizi: servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita'; servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.