Art. 7. Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica L'ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, istituito e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, si articola in due servizi: servizio per la tutela della parita' di trattamento; servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.