Art. 7.
       Ufficio per la promozione della parita' di trattamento
      e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
                        e sull'origine etnica
  L'ufficio  per  la  promozione  della  parita'  di trattamento e la
rimozione  delle  discriminazioni  fondate sulla razza e sull'origine
etnica,  istituito  e  disciplinato  dal  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, si articola in due servizi:
    servizio per la tutela della parita' di trattamento;
    servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.