Art. 9.
                        Nucleo di valutazione
  1.  In  attuazione  dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
citata nelle premesse, ed in contormita' delle disposizioni impartite
dalla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
10 settembre  1999  per  la  costituzione,  presso le amministrazioni
dello  Stato  e  presso  quelle regionali, di nuclei di valutazione e
monitoraggio  degli investimenti pubblici, presso il Dipartimento per
le pari opportunita' opera il nucleo di valutazione.
  2.  I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del
Ministro  per  le  pari opportunita', tra personale appartenente alla
pubblica  amministrazione  ovvero  tra esperti estranei alla pubblica
amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con
possibilita' di rinnovo.
  3.  Con  separato  provvedimento  viene disciplinata, tenendo conto
delle risorse disponibili, la composizione del nucleo di valutazione,
l'analitica  declaratoria delle competenze ad esso demandate, nonche'
la  disciplina  delle spese di funzionamento del nucleo alle quali si
provvedera'  con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  a  valere  sulla quota di risorse assegnate, in sede
CIPE, al Dipartimento per le pari opportunita'.