IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527,  e le
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
«regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n.  488/1992 che, in particolare, al punto 5,
comma  4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di
graduatorie regionali ordinarie e speciali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6, comma 3, del citato decreto n.
527/1995  e  successive  modifiche e integrazioni, che attribuisce al
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
  Vista  la  circolare  esplicativa del Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato  n.  900315  del  14 luglio  2000  e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale del 15 novembre 2004, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  172  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 281 del
30 novembre  2004,  con  il quale sono state approvate le graduatorie
regionali,   speciali  ed  ordinarie,  delle  iniziative  ammissibili
relative  alle  domande  di  agevolazione  presentate  ai sensi della
predetta  legge  n.  488/1992  per  il  bando  del  2003  del settore
«industria»  (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle
costruzioni  e  dell'energia)  ovvero del 17° bando di attuazione, ad
eccezione di quelle della Regione Campania la cui formazione e' stata
sospesa per i motivi indicati nelle premesse del medesimo decreto;
  Visto che la Regione Campania con delibera n. 290/1 del 23 novembre
2004  ha  confermato  i  criteri  regionali  per  la formazione della
graduatoria   ordinaria  e  speciale  relativamente  al  detto  bando
«industria»  del 2003, gia' individuati dalla giunta regionale con la
delibera  n.  2840  dell'8 ottobre  2003 e confermati successivamente
dalla medesima giunta con la delibera n. 1545 del 6 agosto 2004;
  Visto  il decreto ministeriale del 23 dicembre 2004 con il quale e'
stata  approvata  la  proposta  regionale  di  cui sopra e sono stati
pertanto  rimossi  gli  impedimenti giudiziari di ordine formale alla
formazione delle graduatorie della Regione Campania;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
25 novembre  2003,  concernente l'individuazione delle gestioni fuori
bilancio,  ai  sensi  del quale gli interventi nelle aree depresse di
cui  alla  legge  n.  488/1992, gestiti dal Ministero delle attivita'
produttive,  limitatamente  alle  agevolazioni cofinanziate dall'U.E.
e/o dalle Regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di
rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio;
  Vista  la  circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.
29  del  30 giugno  2004  nella  quale  con  riferimento  alla  legge
23 dicembre  2002,  n.  289, art. 93, sono state elencate le gestioni
fuori  bilancio ed in particolare e' stata riconosciuta alla legge n.
488/1992 la caratteristica di fondo rotativo misto;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Le  graduatorie  speciale  ed  ordinaria  della Regione Campania
concernenti  le iniziative di cui in premessa per il bando del 2003 -
17°  - del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere,
di  servizi,  delle  costruzioni  e  dell'energia),  ammissibili alle
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992,  n. 488, sono riportate negli allegati n. 2/1 e 2/2 al presente
decreto.
  2. Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.