IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma 4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 172 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2004, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali, speciali ed ordinarie, delle iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della predetta legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) ovvero del 17° bando di attuazione, ad eccezione di quelle della Regione Campania la cui formazione e' stata sospesa per i motivi indicati nelle premesse del medesimo decreto; Visto che la Regione Campania con delibera n. 290/1 del 23 novembre 2004 ha confermato i criteri regionali per la formazione della graduatoria ordinaria e speciale relativamente al detto bando «industria» del 2003, gia' individuati dalla giunta regionale con la delibera n. 2840 dell'8 ottobre 2003 e confermati successivamente dalla medesima giunta con la delibera n. 1545 del 6 agosto 2004; Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2004 con il quale e' stata approvata la proposta regionale di cui sopra e sono stati pertanto rimossi gli impedimenti giudiziari di ordine formale alla formazione delle graduatorie della Regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003, concernente l'individuazione delle gestioni fuori bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle Regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 29 del 30 giugno 2004 nella quale con riferimento alla legge 23 dicembre 2002, n. 289, art. 93, sono state elencate le gestioni fuori bilancio ed in particolare e' stata riconosciuta alla legge n. 488/1992 la caratteristica di fondo rotativo misto; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. 1. Le graduatorie speciale ed ordinaria della Regione Campania concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2003 - 17° - del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati n. 2/1 e 2/2 al presente decreto. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.