Art. 3.

  1.  Ad  eccezione  delle  iniziative  che sono state inserite nelle
graduatorie  di  cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma
8,  del  regolamento  che,  se  non  agevolate,  non  possono  essere
ulteriormente  ripresentate  con le medesime modalita', le iniziative
che,  a  causa  della insufficienza delle disponibilita' finanziarie,
occupano  una  posizione  nella  relativa graduatoria che risulti non
utile   per   la   concessione   delle  agevolazioni,  sono  inserite
automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando
utile  successivo,  nel  pieno  rispetto,  tuttavia, delle condizioni
vigenti  con  riferimento  a tale graduatoria e fatte salve eventuali
diverse  disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero
intervenire  successivamente  al presente decreto, mantenendo valida,
ai  soli  fini  dell'ammissibilita'  temporale del programma, la data
della  domanda  originaria,  rimanendo  comunque  salve  le eventuali
modifiche   introdotte   in   ordine   agli   ulteriori   criteri  di
ammissibilita'.  Fatto  sempre  salvo  quanto  detto  in  merito alle
eventuali  modifiche  normative,  qualora l'impresa intenda mantenere
valida,  ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la
data  della  detta  domanda originaria e, al contempo, riformulare la
domanda  stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota
raccomandata  da  inviare alla banca concessionaria entro e non oltre
il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda,
riformulata,  entro i termini di presentazione relativi al solo primo
bando  utile  successivo  alla rinuncia medesima, termini che saranno
fissati  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive. Le
predette  modalita'  di inserimento automatico o di riformulazione si
applicano  anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza
delle  disponibilita'  finanziarie, sono state agevolate parzialmente
rispetto  alla  richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al
punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
  2.  Le  iniziative  collocate  nelle graduatorie regionali speciali
che,   a   causa  dell'insufficienza  delle  relative  disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione  che  risulti non utile per la
concessione  delle  agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa,
concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate
dalle   regioni   alle  graduatorie  speciali  ed  eventualmente  non
attribuite,  sono  automaticamente  utilizzate  per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie.