Art. 4. 1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4, del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2005 Il direttore generale: Pasca di Magliano