Art. 4.

  1.  Per  le  iniziative  escluse dalle agevolazioni, con successivi
provvedimenti    sono   individualmente   comunicati   alle   imprese
interessate  gli  specifici  motivi dell'esclusione totale o parziale
dalle  agevolazioni  e  dalla  data  di  ricezione  del provvedimento
decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che
tali   provvedimenti  individuali  non  saranno  inviati  per  quelle
iniziative  escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate
dalle   banche   concessionarie   alle  imprese  interessate  e,  per
conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della
domanda  previsti  dall'art.  5,  comma 4, del regolamento, in quanto
tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 14 gennaio 2005

                             Il direttore generale: Pasca di Magliano