Art. 10.

  1.  Le  disposizioni  contenute  nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del
presente  decreto,  in  fase  di  prima  attuazione,  si applicano al
miglioramento   della   pratica   clinica,   quale  parte  integrante
dell'assistenza  sanitaria,  limitatamente  alle  sperimentazioni che
utilizzano  farmaci  gia'  autorizzati  all'immissione  in  commercio
(A.I.C.),  anche  se  utilizzati per diversa indicazione terapeutica,
con diverso dosaggio o forma farmaceutica.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano i
provvedimenti   necessari   per   l'applicazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto.