Art. 5.

  1.   Al   personale   medico   e   sanitario   che  partecipa  alle
sperimentazioni  di  cui  all'art.  1  vengono  attribuiti  i crediti
formativi  di  Educazione  Continua in Medicina (ECM) stabiliti dalla
commissione  nazionale  per la formazione continua ai sensi dell'art.
16  del  decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, secondo quanto
stabilito   in   materia   dagli   accordi   sanciti   in  Conferenza
Stato-regioni.