Art. 6.

  1.  Le  disposizioni del presente decreto ad eccezione dell'art. 2,
commi  1  e  2  sono  estese, anche alle sperimentazioni che, pur non
essendo   finalizzate   al   miglioramento   della  pratica  clinica,
rispondono  ai  requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b),
c), d).