Art. 7.

  1.  L'Osservatorio  sulle  sperimentazioni cliniche di cui all'art.
11,  comma  4  del decreto legislativo n. 211 del 2003, predispone le
modalita'  operative  per la comunicazione in via telematica dei dati
inerenti  alle sperimentazioni di cui all'art. 1 all'Agenzia italiana
del   farmaco   (AIFA)  nonche'  alle  regioni  e  province  autonome
interessate.
  2.  L'Agenzia  italiana  del farmaco (AIFA) e le regioni e province
autonome interessate, ricevono dal promotore unico di cui all'art. 3,
comma  1,  copia  della  comunicazione  di  cui  al  comma 1, inclusa
l'autocertificazione  della rispondenza della sperimentazione clinica
ai  requisiti  di cui all'art. 1, comma 1, chiedendo, se del caso, un
supplemento di istruttoria ai promotori e al Comitato etico.