Art. 2. Piani di selezione e di profilassi e controllo regionali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST nei confronti delle razze ovine autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale. 2. Nella stesura dei piani di cui al comma 1, le singole regioni e le province autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I parte A del presente decreto. 3. I piani di cui al comma 1, approvati dalle regioni e province autonome sono inviati alla commissione nazionale di coordinamento presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria. 4. Qualora le regioni e le province autonome sulla base della situazione epidemiologica e tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata prevedano effetti negativi sulla consistenza di popolazione dovuti alla applicazione degli schemi di selezione nazionali previsti nell'allegato I parte A istituiscono piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST. 5. I piani di profilassi e controllo di cui al precedente comma 4 sono predisposti secondo i requisiti minimi di cui all'allegato I parte B e sono presentati alla Commissione nazionale di coordinamento per una loro valutazione ed inviati successivamente alla Commissione europea per una loro approvazione. 6. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito delle azioni del presente decreto, sono indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.