Art. 2.
      Piani di selezione e di profilassi e controllo regionali
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a  predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST
nei  confronti  delle  razze  ovine  autoctone o che costituiscono un
patrimonio rilevante nel territorio regionale.
  2. Nella  stesura dei piani di cui al comma 1, le singole regioni e
le  province  autonome  si  attengono  ai  requisiti  minimi previsti
dall'allegato I parte A del presente decreto.
  3. I  piani  di  cui al comma 1, approvati dalle regioni e province
autonome  sono  inviati  alla  commissione nazionale di coordinamento
presso  il  Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria.
  4. Qualora  le  regioni  e  le  province  autonome sulla base della
situazione   epidemiologica   e  tenuto  conto  delle  frequenze  dei
caratteri  di  resistenza  genetica nella razza interessata prevedano
effetti   negativi  sulla  consistenza  di  popolazione  dovuti  alla
applicazione   degli   schemi   di   selezione   nazionali   previsti
nell'allegato  I parte A istituiscono piani alternativi di profilassi
e controllo per la lotta alle EST.
  5. I  piani  di profilassi e controllo di cui al precedente comma 4
sono  predisposti  secondo  i  requisiti minimi di cui all'allegato I
parte B e sono presentati alla Commissione nazionale di coordinamento
per  una loro valutazione ed inviati successivamente alla Commissione
europea per una loro approvazione.
  6. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati
nell'ambito  delle  azioni del presente decreto, sono indennizzati ai
sensi  della  legge  2 giugno  1988,  n. 218, al netto degli introiti
derivati dalla macellazione.