Art. 3.
                        Campo di applicazione
  1.  L'adesione ai piani previsti dall'art. 2, ai commi 1 e 4, e' su
base  volontaria  sia  per  i  greggi  di  elevato  merito genetico o
commerciali fino al 1° aprile 2005. A partire da tale data l'adesione
ai  piani  diventa  obbligatoria per tutti i greggi di elevato merito
genetico.