Art. 3. Campo di applicazione 1. L'adesione ai piani previsti dall'art. 2, ai commi 1 e 4, e' su base volontaria sia per i greggi di elevato merito genetico o commerciali fino al 1° aprile 2005. A partire da tale data l'adesione ai piani diventa obbligatoria per tutti i greggi di elevato merito genetico.