Art. 5. Funzioni dei diversi enti coinvolti nei piani 1. Alla esecuzione dei piani di cui all'art. 2 concorrono: a) Ministero della salute; b) commissione nazionale di coordinamento; c) regioni e province autonome; d) Istituto superiore di sanita' - Dipartimento di sanita' alimentare ed animale; e) centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA); f) ASSONAPA; g) istituti zooprofilattici sperimentali; h) laboratorio gruppi sanguigni di Cremona e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna; i) aziende sanitarie locali. 2. Il Ministero della salute: a) definisce le linee guida tecniche e organizzative del Piano nazionale a cui le regioni si attengono per la predisposizione dei singoli piani regionali; b) adegua gli obiettivi del piano nazionale a quelli individuati dalla commissione europea nell'ambito dei piani di selezione, controllo e profilassi delle EST ovi-caprine; c) assolve a tutti i debiti informativi richiesti dalle istituzioni comunitarie; d) presenta alla commissione europea piani di selezione o di profilassi e controllo delle EST ai fini dell'ottenimento dei previsti cofinanziamenti comunitari di cui alla decisione n. 90/424/CEE; e)puo' stipulare convenzioni con l'Istituto superiore di sanita' ai fini delle attivita' di cui al comma 6. 3. Presso il Ministero della salute e' istituita la Commissione nazionale di coordinamento, che si riunisce con frequenza almeno semestrale, costituita da: a) un rappresentante del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria; b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) un rappresentante dell'ASSONAPA; d) un esperto dell'Istituto superiore di sanita' (ISS)- Dipartimento di sanita' alimentare ed animale; e) un esperto del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino; f) due esperti rispettivamente dell'Istituto zooprofilattici sperimentali del Lazio e Toscana e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna; g) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni che attuino nei territori di competenza piani di selezione genetica per la resistenza alle EST o di profilassi e controllo; 4. La commissione di cui al comma 3 ha il compito di: a) fornire al Ministero della salute il supporto tecnico per l'aggiornamento delle linee guida ed organizzative del piano nazionale; b) provvedere a coordinare le attivita' delle singole regioni nell'ambito di attuazione dei singoli piani di selezione genetica o di profilassi e controllo verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi nazionali e comunitari; c) provvedere a definire idonee strategie di divulgazione e promozione del piano nazionale; d) adeguare gli schemi di selezione e le qualifiche degli allevamenti in funzione di eventuali nuove evidenze tecnico-scientifiche, epidemiologiche, dell'impatto di tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie; e) indicare e coordinare le metodiche atte alla identificazione individuale, alle modalita' di certificazione genetica del singolo capo e della qualifica acquisita dai greggi aderenti al piano nazionale; f) fornire il supporto tecnico scientifico alle regioni nell'ambito della attuazione dei piani; g) predisporre entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni prodotte dalle commissioni di coordinamento regionali e dei report prodotti dal CEA, una relazione complessiva sull'andamento dei piani regionali e sui risultati conseguiti; h) il funzionamento della commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Regioni e province autonome: a) in funzione della realta' zootecnica locale predispongono piani regionali di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST; b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani; c) assolvono ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico richiesti dal Ministero della salute dal CEA e ISS; d) incentivano l'adesione al piano da parte degli allevatori, coordinano e valutano la sua progressione con particolare riferimento alle eventuali problematiche insorte, risultati conseguiti in funzione delle scadenze previste nonche' il loro impatto sulla zootecnia regionale; e) entro il 31 gennaio di ogni anno le regioni redigono una relazione sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti e la inviano alla commissione nazionale di coordinamento. 6. Istituto superiore di sanita': a) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale; b) effettua le verifiche ispettive e tecniche finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori esterni al Servizio sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche; c) valuta le diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili nell'ambito del piano. Fornisce consulenza e supporto tecnico ai laboratori che effettuano le analisi; d) organizza ring test finalizzati alla verifica della concordanza ed attendibilita' delle procedure analitiche utilizzate dai laboratori che eseguono analisi genetiche; e) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso; f) svolge attivita' ispettiva e di verifica nei laboratori che eseguono analisi genetiche di cui al presente decreto su specifica richiesta del Ministero della salute. 7. Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA): 1) fornisce consulenza tecnico-scientifica al Ministero della salute e valuta nuove metodiche di genotipizzazione per verificare la possibilita' di miglioramento del piano nazionale in termini di accuratezza dei risultati, di rese e costi; 2) realizza e gestisce la BDNSG attraverso la raccolta, verifica e elaborazione dei dati provenienti dalle banche regionali; 3) fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello nazionale e comunitario; 4) predispone i tracciati record necessari all'aggregazione locale ed al trasferimento dalle banche dati regionali dei dati relativi ai singoli piani regionali al CEA; 5) produce per il Ministero della salute entro il 20 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre report periodici trimestrali riferiti allo stato di avanzamento del piano. Detti report contengono le seguenti informazioni: 1) numero di test effettuati per regione, per mese e per motivo di prelievo; 2) distribuzione degli allevamenti aderenti al piano per regione e per tipo; 3) distribuzione delle frequenze alleliche e genotipiche su base regionale e nazionale, per razza sesso e anno di nascita; 4) segnalazione di eventuali nuovi polimorfismi genetici e di altri codoni coinvolti nella resistenza alla malattia; 8. ASSONAPA: 1) e' responsabile del disegno, organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito dei greggi iscritti al libro genealogico secondo le linee guida di cui all'allegato I parte A e sotto il coordinamento dei servizi veterinari regionali competenti per territorio; 2) detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alle EST dei greggi iscritti al libro genealogico e ne trasmette mensilmente e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo i dati alla Banca dati regionale di competenza; 3) tramite i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori esegue i prelievi ufficiali di sangue e materiale biologico nei greggi iscritti ai libri genealogici per la esecuzione di prove genetiche necessarie alla attuazione del piano; 4) a tal fine, i veterinari e i tecnici di cui all'art. 1, comma 1, punto 5, verificano sotto la propria responsabilita' l'identificazione individuale del capo da sottoporre a genotipizzazione; 5) i tecnici e veterinari appartenenti alle associazioni allevatori utilizzano per l'invio dei campioni la scheda di cui all'allegato IV o una scheda equivalente contenente almeno le stesse informazioni. 9. Le aziende sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche disposizioni previste dai singoli piani regionali, svolgono i seguenti compiti: a) accettano e archiviano le schede di iscrizione degli allevamenti aderenti ai piani regionali di cui all'allegato III; b) verificano la corretta identificazione individuale dei capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani e di quelli sottoposti a genotipizzazione; c) eseguono per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato IV; d) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato; e) verificano i requisiti sanitari dei greggi ed effettuano l'attivita' di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST; f) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti a greggi iscritti LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai dei greggi; g) controllano il rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani.