Art. 5.
            Funzioni dei diversi enti coinvolti nei piani
  1. Alla esecuzione dei piani di cui all'art. 2 concorrono:
    a) Ministero della salute;
    b) commissione nazionale di coordinamento;
    c) regioni e province autonome;
    d) Istituto  superiore  di  sanita'  -  Dipartimento  di  sanita'
alimentare ed animale;
    e) centro  di  referenza nazionale per le encefalopatie animali e
comparate (CEA);
    f) ASSONAPA;
    g) istituti zooprofilattici sperimentali;
    h) laboratorio gruppi sanguigni di Cremona e laboratorio Istituto
zootecnico caseario della Sardegna;
    i) aziende sanitarie locali.
  2. Il Ministero della salute:
    a) definisce  le  linee  guida tecniche e organizzative del Piano
nazionale  a  cui  le regioni si attengono per la predisposizione dei
singoli piani regionali;
    b) adegua  gli obiettivi del piano nazionale a quelli individuati
dalla   commissione  europea  nell'ambito  dei  piani  di  selezione,
controllo e profilassi delle EST ovi-caprine;
    c) assolve   a   tutti   i  debiti  informativi  richiesti  dalle
istituzioni comunitarie;
    d) presenta  alla  commissione  europea  piani  di selezione o di
profilassi  e  controllo  delle  EST  ai  fini  dell'ottenimento  dei
previsti   cofinanziamenti   comunitari  di  cui  alla  decisione  n.
90/424/CEE;
    e)puo'  stipulare convenzioni con l'Istituto superiore di sanita'
ai fini delle attivita' di cui al comma 6.
  3.  Presso  il  Ministero  della salute e' istituita la Commissione
nazionale  di  coordinamento,  che  si  riunisce con frequenza almeno
semestrale, costituita da:
    a) un  rappresentante  del  Ministero  della  salute  - Direzione
generale della sanita' veterinaria;
    b) un  rappresentante  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali;
    c) un rappresentante dell'ASSONAPA;
    d) un   esperto   dell'Istituto   superiore   di  sanita'  (ISS)-
Dipartimento di sanita' alimentare ed animale;
    e) un   esperto   del   Centro  di  referenza  nazionale  per  le
encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino;
    f) due   esperti  rispettivamente  dell'Istituto  zooprofilattici
sperimentali  del  Lazio  e  Toscana  e dell'Istituto zooprofilattico
della Sardegna;
    g) tre  rappresentanti  delle  regioni designati dalla Conferenza
Stato-regioni  che  attuino  nei  territori  di  competenza  piani di
selezione  genetica  per  la  resistenza  alle  EST o di profilassi e
controllo;
  4. La commissione di cui al comma 3 ha il compito di:
    a)  fornire  al  Ministero  della  salute il supporto tecnico per
l'aggiornamento   delle   linee  guida  ed  organizzative  del  piano
nazionale;
    b)  provvedere  a  coordinare  le attivita' delle singole regioni
nell'ambito  di  attuazione dei singoli piani di selezione genetica o
di  profilassi  e  controllo verificandone al contempo la rispondenza
agli obiettivi nazionali e comunitari;
    c)  provvedere  a  definire  idonee  strategie  di divulgazione e
promozione del piano nazionale;
    d)  adeguare  gli  schemi  di  selezione  e  le  qualifiche degli
allevamenti    in    funzione    di    eventuali    nuove    evidenze
tecnico-scientifiche,  epidemiologiche,  dell'impatto  di tali schemi
sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie;
    e) indicare  e  coordinare le metodiche atte alla identificazione
individuale,  alle  modalita'  di certificazione genetica del singolo
capo  e  della  qualifica  acquisita  dai  greggi  aderenti  al piano
nazionale;
    f) fornire   il   supporto   tecnico   scientifico  alle  regioni
nell'ambito della attuazione dei piani;
    g)  predisporre  entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base delle
relazioni prodotte dalle commissioni di coordinamento regionali e dei
report prodotti dal CEA, una relazione complessiva sull'andamento dei
piani regionali e sui risultati conseguiti;
    h) il funzionamento della commissione non comporta oneri a carico
del bilancio dello Stato.
  5. Regioni e province autonome:
    a) in  funzione  della  realta'  zootecnica  locale predispongono
piani   regionali  di  selezione  genetica  o  piani  alternativi  di
profilassi e controllo per la resistenza alle EST;
    b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli
piani;
    c) assolvono  ai  debiti  informativi di carattere finanziario ed
epidemiologico richiesti dal Ministero della salute dal CEA e ISS;
    d) incentivano  l'adesione  al  piano  da parte degli allevatori,
coordinano e valutano la sua progressione con particolare riferimento
alle   eventuali   problematiche  insorte,  risultati  conseguiti  in
funzione  delle  scadenze  previste  nonche'  il  loro  impatto sulla
zootecnia regionale;
    e) entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  le regioni redigono una
relazione  sulle  attivita'  svolte  e  sui risultati conseguiti e la
inviano alla commissione nazionale di coordinamento.
  6. Istituto superiore di sanita':
    a) fornisce  il  supporto  tecnico-scientifico al Ministero della
salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale;
    b) effettua  le  verifiche  ispettive  e  tecniche finalizzate al
rilascio  delle  autorizzazioni  per i laboratori esterni al Servizio
sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche;
    c) valuta  le  diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili
nell'ambito  del  piano.  Fornisce  consulenza  e supporto tecnico ai
laboratori che effettuano le analisi;
    d) organizza   ring   test   finalizzati   alla   verifica  della
concordanza  ed  attendibilita' delle procedure analitiche utilizzate
dai laboratori che eseguono analisi genetiche;
    e) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso;
    f) svolge  attivita'  ispettiva  e di verifica nei laboratori che
eseguono  analisi  genetiche  di cui al presente decreto su specifica
richiesta del Ministero della salute.
  7. Centro  di  referenza  nazionale  per le encefalopatie animali e
comparate (CEA):
    1)  fornisce  consulenza  tecnico-scientifica  al Ministero della
salute e valuta nuove metodiche di genotipizzazione per verificare la
possibilita'  di  miglioramento  del  piano  nazionale  in termini di
accuratezza dei risultati, di rese e costi;
    2)  realizza e gestisce la BDNSG attraverso la raccolta, verifica
e elaborazione dei dati provenienti dalle banche regionali;
    3)  fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al
fine  di  assolvere  i  debiti  informativi  a  livello  nazionale  e
comunitario;
    4)  predispone  i  tracciati  record  necessari  all'aggregazione
locale  ed  al  trasferimento  dalle  banche  dati regionali dei dati
relativi ai singoli piani regionali al CEA;
    5)  produce per il Ministero della salute entro il 20 del secondo
mese  successivo  alla chiusura di ciascun trimestre report periodici
trimestrali  riferiti  allo  stato  di  avanzamento  del piano. Detti
report contengono le seguenti informazioni:
      1) numero di test effettuati per regione, per mese e per motivo
di prelievo;
      2)  distribuzione  degli  allevamenti  aderenti  al  piano  per
regione e per tipo;
      3)  distribuzione  delle  frequenze  alleliche e genotipiche su
base regionale e nazionale, per razza sesso e anno di nascita;
      4)  segnalazione  di eventuali nuovi polimorfismi genetici e di
altri codoni coinvolti nella resistenza alla malattia;
  8. ASSONAPA:
    1) e'  responsabile  del disegno, organizzazione e gestione degli
aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito dei greggi
iscritti   al  libro  genealogico  secondo  le  linee  guida  di  cui
all'allegato   I  parte  A  e  sotto  il  coordinamento  dei  servizi
veterinari regionali competenti per territorio;
    2)  detiene  la  base dei dati relativa ai programmi di selezione
genetica  per  la  resistenza  alle  EST dei greggi iscritti al libro
genealogico   e   ne   trasmette  mensilmente  e  comunque  entro  il
quindicesimo  giorno  del  mese  successivo  i  dati  alla Banca dati
regionale di competenza;
    3)  tramite  i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori
esegue  i  prelievi  ufficiali  di  sangue  e materiale biologico nei
greggi  iscritti  ai  libri  genealogici  per  la esecuzione di prove
genetiche necessarie alla attuazione del piano;
    4)  a tal fine, i veterinari e i tecnici di cui all'art. 1, comma
1,   punto   5,   verificano   sotto   la   propria   responsabilita'
l'identificazione    individuale    del    capo   da   sottoporre   a
genotipizzazione;
    5)   i   tecnici  e  veterinari  appartenenti  alle  associazioni
allevatori  utilizzano  per  l'invio  dei  campioni  la scheda di cui
all'allegato  IV o una scheda equivalente contenente almeno le stesse
informazioni.
  9.  Le aziende sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche
disposizioni   previste  dai  singoli  piani  regionali,  svolgono  i
seguenti compiti:
    a) accettano   e   archiviano   le  schede  di  iscrizione  degli
allevamenti aderenti ai piani regionali di cui all'allegato III;
    b) verificano  la  corretta  identificazione individuale dei capi
appartenenti  ai  greggi sottoposti ai piani e di quelli sottoposti a
genotipizzazione;
    c) eseguono  per  quanto  di  competenza  i prelievi dei campioni
ufficiali  per  la  genotipizzazione  nei  greggi  soggetti al piano,
utilizzando  l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato
IV;
    d) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti
con genotipo indesiderato;
    e) verificano  i  requisiti  sanitari  dei  greggi  ed effettuano
l'attivita' di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
    f) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti a greggi
iscritti  LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le
qualifiche di resistenza genetica ai dei greggi;
    g)   controllano   il   rispetto   dei  requisiti  relativi  alla
movimentazione   in   entrata   ed  uscita  dalle  aziende  dei  capi
appartenenti ai greggi sottoposti ai piani.