Art. 6.
  1. L'attivita' di genotipizzazione prevista dal presente decreto e'
svolta da:
    a) IZS del Lazio e Toscana - sezione di Roma, IZS della Sicilia -
sezione  di  Palermo,  IZS  della  Sardegna  -  sezione  di Sassari e
dall'IZS  del  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  -  sezione di Torino, con
finanziamenti  a  carico  degli  stanziamenti  previsti  dalla  legge
19 gennaio, n. 3;
    b) laboratori  gruppi sanguigni e laboratorio Istituto zootecnico
caseario  della  Sardegna,  autorizzati  dal  Ministero  della salute
previa  verifica  tecnica e parere favorevole dell'Istituto superiore
di sanita'.
  2. Rimane salva la facolta' delle regioni e delle province autonome
di  affidare  l'attivita'  di  genotipizzazione ad ulteriori Istituti
zooprofilattici  sperimentali  competenti  per territorio gia' dotati
delle  attrezzature necessarie. A tali istituti viene riconosciuto un
rimborso per i test effettuati nei limiti delle risorse disponibili e
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.