Art. 6. 1. L'attivita' di genotipizzazione prevista dal presente decreto e' svolta da: a) IZS del Lazio e Toscana - sezione di Roma, IZS della Sicilia - sezione di Palermo, IZS della Sardegna - sezione di Sassari e dall'IZS del Piemonte e Valle d'Aosta - sezione di Torino, con finanziamenti a carico degli stanziamenti previsti dalla legge 19 gennaio, n. 3; b) laboratori gruppi sanguigni e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna, autorizzati dal Ministero della salute previa verifica tecnica e parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita'. 2. Rimane salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di affidare l'attivita' di genotipizzazione ad ulteriori Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio gia' dotati delle attrezzature necessarie. A tali istituti viene riconosciuto un rimborso per i test effettuati nei limiti delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.