IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la direttiva comunitaria 46/2002/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  10  giugno  2002  per  il  ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato
la predetta direttiva, e, in particolare, l'art. 3, comma 3;
  Considerato  che,  in  precedenza,  gli integratori alimentari sono
stati immessi in commercio secondo la procedura di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 111, sui prodotti destinati
ad una alimentazione particolare;
  Visti  i  minerali  e le fonti vitaminico-minerali utilizzati negli
integratori  alimentari  immessi in commercio entro il 31 luglio 2003
con   la  procedura  di  notifica  di  cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo n. 111/1992;
  Ritenuto  di  dover  rendere  noto  l'elenco  delle sostanze di cui
all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 169/2004;
  Sentita  la  Commissione  consultiva competente, di cui all'art. 11
del decreto legislativo n. 169/2004, in data 17 novembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato I al decreto legislativo n.
169/2004  e'  integrato  con  i  minerali inclusi nell'allegato I del
presente decreto.
  2.  In  caso  di  eventuale parere negativo da parte dell'Autorita'
europea  per  la  sicurezza  alimentare  circa  l'impiego di minerali
inclusi  nell'allegato  I  al  presente  decreto,  il Ministero della
salute   aggiorna  tempestivamente  l'allegato  stesso  eliminando  i
minerali oggetto di valutazione sfavorevole.