Art. 2. 1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato II al decreto legislativo n. 169/2004 e' integrato con le fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II del presente decreto. 2. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II al presente decreto, il Ministro della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando le fonti vitaminico-minerali oggetto di valutazione sfavorevole. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2005 Il Ministro: Sirchia