Art. 2.
  1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato II al decreto legislativo n.
169/2004  e'  integrato  con  le  fonti  vitaminico-minerali  incluse
nell'allegato II del presente decreto.
  2.  In  caso  di  eventuale parere negativo da parte dell'Autorita'
europea   per  la  sicurezza  alimentare  circa  l'impiego  di  fonti
vitaminico-minerali  incluse nell'allegato II al presente decreto, il
Ministro  della  salute  aggiorna  tempestivamente  l'allegato stesso
eliminando   le  fonti  vitaminico-minerali  oggetto  di  valutazione
sfavorevole.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2005
                                                 Il Ministro: Sirchia