Art. 2.
  Il  certificato  deve  essere trasmesso entro il termine perentorio
del  31 marzo  2005,  a pena di decadenza, alle prefetture competenti
per  territorio.  Il  certificato  deve  essere  compilato, firmato e
trasmesso  dagli  enti  locali  i  due  copie  autentiche  e  redatto
esclusivamente a macchina negli spazi previsti.