Art. 3.
  L'Istituto informa il Ministero sullo stato di elaborazione e sulla
realizzazione dei progetti e delle singole iniziative.
  Le modifiche da apportare al programma promozionale - relativamente
agli  obiettivi  dei  progetti  ed  alle iniziative in essi comprese,
nonche'  ai  relativi  costi  -  sono  sottoposte all'approvazione di
questo Ministero.