IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al
personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
  Vista  la  legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro,
il  nulla  osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.   37,   recante   l'approvazione  del  regolamento  concernente  i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
  Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.  499,  recante l'approvazione del regolamento concernente le norme
di  attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la
direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante
la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali
ai  fini  della  prevenzione  incendi  successivamente  modificato ed
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  14 gennaio  1985,
concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante
procedure  e  requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  5 agosto  1991,
concernente  la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali
destinati  all'edilizia  legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE
sulla base delle norme di reazione al fuoco;
  Vista  la  circolare  n.  18 MI.SA. del 3 agosto 1998 del Ministero
dell'interno,    concernente    la    procedura   per   il   rilascio
dell'omologazione  da  parte  del Ministero dell'interno per prodotti
gia' omologati in un Paese dell'Unione europea in materia di reazione
al  fuoco,  in  attuazione  del  decreto  del  Ministro  dell'interno
5 agosto 1991;
  Vista   la   decisione   della   Commissione   dell'Unione  europea
2000/147/CE   dell'8 febbraio   2000,   attuativa   della   direttiva
89/106/CEE   del   21 dicembre   1988,   per   quanto   riguarda   la
classificazione  della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti
da  costruzione,  successivamente  modificata  dalla  decisione della
Commissione dell'Unione europea 2003/632/CE del 26 agosto 2003;
  Vista  la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/603/CE
del  4 ottobre  1996  recante  l'elenco  di  prodotti  delle classi A
«nessun  contributo  all'incendio»,  modificata dalla decisione della
Commissione  dell'Unione  europea 2000/605/CE del 26 settembre 2000 e
dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/424/CE del
6 giugno 2003;
  Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE
del  17 gennaio  2003  concernente  la determinazione delle classi di
reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione,
modificata ed integrata dalla decisione della Commissione dell'Unione
europea 2003/593/CE del 7 agosto 2003;
  Viste  le  norme  UNI  ISO  1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre
1987),  UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre
1987),  UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione gennaio
1998),  UNI  9177  (ottobre  1987)  recanti  i  metodi  di prova e di
classificazione  per  la  determinazione  della classe di reazione al
fuoco dei materiali;
  Viste  le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2,
EN   ISO  9239-1,  EN  13501-1,  recanti  i  metodi  di  prova  e  di
classificazione  per  la  determinazione  della classe di reazione al
fuoco   dei  prodotti  da  costruzione  non  ancora  trasposte  nelle
corrispondenti norme UNI;
  Sentito   il   parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva
98/34/CE  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la  direttiva
83/189/CEE;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire  il  sistema  europeo  di
classificazione  di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per
i  casi  in  cui  e'  prescritta  tale  classificazione  al  fine  di
conformare  le  opere,  in  cui  vengono installati tali prodotti, al
requisito  essenziale  «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva
89/106/CE;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  si  applica ai materiali da costruzione,
cosi'   come  definiti  dall'art.  1  della  direttiva  89/106/CEE  e
dall'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246.
  2.  E'  considerato  materiale  da  costruzione  qualsiasi prodotto
fabbricato  al fine di essere permanentemente incorporato in opere da
costruzione,   le  quali  comprendono  gli  edifici  e  le  opere  di
ingegneria civile.
  3.   I  «materiali  da  costruzione»  sono  di  seguito  denominati
«prodotti»  e  le  opere  da  costruzione,  le  quali comprendono gli
edifici e le opere di ingegneria civile, sono denominate «opere».
  4.  Le  «norme  armonizzate»,  gli  atti di «benestare tecnico», le
«norme  nazionali  che  recepiscono  norme  armonizzate»,  le  «norme
nazionali   riconosciute   dalla   Commissione  a  beneficiare  della
presunzione  di  conformita»,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246,  sono  di  seguito  denominati
«specificazioni tecniche».