Art. 2.
Classificazione di reazione al fuoco
1. I prodotti vengono classificati in base alle loro
caratteristiche di reazione al fuoco, stabilite nelle relative
specificazioni tecniche ove esistenti, in conformita' con quanto
indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A) al presente decreto,
di cui alle decisioni della Commissione dell'Unione europea
2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e 2003/632/CE del 26 agosto 2003.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si
aggiornano le tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.
3. Nell'elenco riportato nell'allegato B) del presente decreto sono
indicate le combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste
nella norma EN 13501-1.
4. Nelle more dell'emanazione delle specificazioni tecniche di
prodotto e per l'intero periodo di coesistenza con tali
specificazioni, e' consentita la classificazione di reazione al fuoco
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e
successive modifiche ed integrazioni.