Art. 2.
                Classificazione di reazione al fuoco

  1.   I   prodotti   vengono   classificati   in   base   alle  loro
caratteristiche  di  reazione  al  fuoco,  stabilite  nelle  relative
specificazioni  tecniche  ove  esistenti,  in  conformita' con quanto
indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A) al presente decreto,
di   cui   alle   decisioni  della  Commissione  dell'Unione  europea
2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e 2003/632/CE del 26 agosto 2003.
  2.  Con  successivi  provvedimenti  del  Ministro  dell'interno  si
aggiornano  le  tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori  decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.
  3. Nell'elenco riportato nell'allegato B) del presente decreto sono
indicate  le  combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste
nella norma EN 13501-1.
  4.  Nelle  more  dell'emanazione  delle  specificazioni tecniche di
prodotto   e   per   l'intero   periodo   di   coesistenza  con  tali
specificazioni, e' consentita la classificazione di reazione al fuoco
ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dell'interno 26 giugno 1984 e
successive modifiche ed integrazioni.