Art. 3.
Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza
oneri di prova
1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del
presente decreto e' attribuita la classe di reazione al fuoco ivi
specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle
relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni
della Commissione dell'Unione europea.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si
aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.