Art. 3. Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova 1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del presente decreto e' attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della Commissione dell'Unione europea. 2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.