Art. 3.
Prodotti  con  classificazione  alla reazione al fuoco definita senza
                           oneri di prova

  1.  Ai  prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del
presente  decreto  e'  attribuita  la classe di reazione al fuoco ivi
specificata  senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle
relative  prove  di  reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni
della Commissione dell'Unione europea.
  2.  Con  successivi  provvedimenti  del  Ministro  dell'interno  si
aggiornano  gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori  decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.