Art. 4.
Impiego  dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione
                              al fuoco

  1.  I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della
UE,  e  quelli  provenienti  dagli  Stati  contraenti l'accordo SEE e
Turchia,  possono  essere  impiegati  in Italia nelle opere in cui e'
prescritta  la  loro  classe  di  reazione  al  fuoco,  secondo l'uso
conforme  alla  loro  destinazione,  se  muniti  della  marcatura  CE
prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in
attesa  della  loro  emanazione,  se conformi al decreto del Ministro
dell'interno  del  5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).
  2.  Per  i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al
fuoco  e'  riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura
CE  e  nella  documentazione  di  cui  all'art.  10  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n. 246, e successive
modifiche.
  3. Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini
della  marcatura  CE  -  in  assenza  di specificazioni tecniche o in
applicazione  volontaria delle procedure nazionali durante il periodo
di  coesistenza  - l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione  incendi  e'  subordinato  all'omologazione rilasciata ai
sensi  dell'art.  8  del  decreto del Ministro dell'interno 26 giugno
1984  e  successive  modifiche,  ovvero alle certificazioni emesse ai
sensi  dell'art.  10  del  decreto medesimo. Il rilascio dell'atto di
omologazione e degli atti connessi, cosi' come per gli altri prodotti
regolamentati  dal  decreto  del Ministro dell'interno, rientra tra i
servizi  a  pagamento  previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e
successive  modifiche. Al termine del periodo di coesistenza definito
dalla  Commissione  dell'Unione  europea,  detta  omologazione rimane
valida,  solo  per  i  prodotti  gia'  immessi sul mercato entro tale
termine,  ai  fini dell'impiego, nell'attivita' soggette ai controlli
di  prevenzione  incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione
stessa.
  4.  Per  i  prodotti  di  cui al precedente art. 3, qualora non sia
ancora  applicabile  la  procedura  ai  fini  della marcatura CE - in
assenza delle specificazioni tecniche - per l'impiego nelle attivita'
soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi previsto dal presente
articolo, non e' richiesta la omologazione di cui al comma precedente
fatto   salvo   l'obbligo   del  produttore  di  rilasciare  apposita
dichiarazione di conformita' del prodotto alle caratteristiche di cui
agli elenchi dello stesso art. 3.
  5.  La  documentazione  di  cui  ai  precedenti commi 2, 3 e 4 deve
essere   prodotta   in  lingua  italiana  ovvero  accompagnata  dalla
traduzione in lingua italiana in conformita' alle norme vigenti.
  Il  presente  decreto  ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu