Art. 4.
Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione
al fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della
UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e
Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e'
prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso
conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE
prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in
attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro
dell'interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).
2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al
fuoco e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura
CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive
modifiche.
3. Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini
della marcatura CE - in assenza di specificazioni tecniche o in
applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo
di coesistenza - l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi e' subordinato all'omologazione rilasciata ai
sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno
1984 e successive modifiche, ovvero alle certificazioni emesse ai
sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. Il rilascio dell'atto di
omologazione e degli atti connessi, cosi' come per gli altri prodotti
regolamentati dal decreto del Ministro dell'interno, rientra tra i
servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e
successive modifiche. Al termine del periodo di coesistenza definito
dalla Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane
valida, solo per i prodotti gia' immessi sul mercato entro tale
termine, ai fini dell'impiego, nell'attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione
stessa.
4. Per i prodotti di cui al precedente art. 3, qualora non sia
ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE - in
assenza delle specificazioni tecniche - per l'impiego nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi previsto dal presente
articolo, non e' richiesta la omologazione di cui al comma precedente
fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita
dichiarazione di conformita' del prodotto alle caratteristiche di cui
agli elenchi dello stesso art. 3.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve
essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla
traduzione in lingua italiana in conformita' alle norme vigenti.
Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2005
Il Ministro: Pisanu