IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio  1965, n. 966, recante disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento  per  l'espletamento  dei  servizi  di  prevenzione  e di
vigilanza antincendi;
  Vista  la  direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa ai prodotti da costruzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva  del
Consiglio 89/106/CEE;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  concernente  il regolamento per i procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;
  Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche
ed  integrazioni,  recante la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
  Visto  il  proprio  decreto  del  14 gennaio  1985,  concernente la
attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;
  Visto  il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i
prodotti  da  costruzione  da  impiegarsi nelle opere per le quali e'
prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;
  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
  Rilevata la necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco
che   devono  possedere  i  prodotti  da  costruzione  installati  in
attivita'   disciplinate   da  specifiche  disposizioni  tecniche  di
prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  si  applica ai materiali da costruzione,
cosi'  come  definiti  dall'art.  1  della  direttiva  del  Consiglio
89/106/CEE  e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile  1993,  n.  246,  per  i  quali  sono  richiesti  specifici
requisiti   di   reazione   al   fuoco.  Si  considera  materiale  da
costruzione,  di  seguito  denominato  «prodotto», qualsiasi prodotto
fabbricato  al fine di essere permanentemente incorporato in opere da
costruzione.
  2. Il presente decreto stabilisce, in conformita' a quanto previsto
dal  decreto  recante  «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione  da  impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il
requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di
reazione  al  fuoco  che  devono  possedere  i prodotti installati in
attivita'   ricomprese   nel  campo  di  applicazione  delle  vigenti
disposizioni  tecniche  di prevenzione incendi, in luogo delle classi
italiane   previste   dal  decreto  ministeriale  26 giugno  1984,  e
successive modifiche ed integrazioni.