Art. 6.
         Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo

  1.  Negli  atri,  nei  corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe,  nei  passaggi  in  genere,  in  luogo di prodotti isolanti di
classe   1,   e  nei  limiti  per  essi  stabiliti  dalle  specifiche
disposizioni   di   prevenzione  incendi,  sono  installati  prodotti
isolanti  classificati  in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1),
(B-s1,d0),  (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete,
e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego
a soffitto.
  2.  Qualora  per il prodotto isolante e' prevista una protezione da
realizzare  in  sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto
alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:
    a)  protezione  con  prodotti  ricompresi  in una delle classi di
reazione  al  fuoco  indicate  nell'art. 4 (entro i limiti consentiti
dalle  specifiche  disposizioni di previsione incendi per i materiali
combustibili):  prodotti  isolanti classificati in classe (A2-s1,d0),
(A2-s2,d0),  (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego
a pavimento e a parete, e in classe (A2-sl,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0)
e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
    b) protezione  con  prodotti  e/o  elementi da costruzione aventi
classe  di  resistenza  al  fuoco  non  inferiore  a  EI 30: prodotti
isolanti  classificati  in  una  delle  classi  di  reazione al fuoco
riportate  nelle  righe  I,  II  e  III  dell'allegata tabella 2, per
qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).