(( Art. 1-septies.
                   Organi di ordini professionali

  1. Nel  procedere  al  riordino  del  sistema  elettorale  e  della
composizione  degli  organi degli ordini professionali, come previsto
dall'articolo 4,  comma 3,  del  regolamento  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 giugno  2001,  n.  328,  al  fine di
uniformare   e   semplificare   le   procedure,   va   assicurata  la
rappresentanza  unitaria  degli  iscritti agli albi professionali nei
consigli  nazionali  e  territoriali  con un numero di componenti dei
consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli
iscritti,  un numero di quindici componenti per i consigli nazionali,
e  con  una  durata  di quattro anni per i consigli territoriali e di
cinque  per  i  consigli  nazionali.  La  durata e' estesa a tutte le
professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi
si   provvede   con   distinto   regolamento,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma 18,  della  legge 14 gennaio 1999, n. 4, come
modificato  dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.
370,  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente decreto, per la definizione del
numero  dei  componenti  e  del  sistema di composizione dei Consigli
nazionali e territoriali. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  comma 3, dell'art. 4 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 giugno   2001,  n.  328
          (Modifiche  ed  integrazioni della disciplina dei requisiti
          per  l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
          per   l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della
          disciplina dei relativi ordinamenti).
              «3. Con  successivo  regolamento  ai sensi dell'art. 1,
          comma 18,   legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
          modificazioni,  verranno definite le procedure elettorali e
          il  funzionamento  degli  Organi  in sede disciplinare, nel
          rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».
              - Il comma 18, dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1999,
          n.  4  (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
          della  ricerca  scientifica,  nonche'  il servizio di mensa
          nelle  scuole)  come modificato dall'art. 6, comma 4, della
          legge  19 ottobre  1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
          universita'   e   di  ricerca  scientifica  e  tecnologica)
          prevede:
              «18. Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  a norma
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica, di concerto con il Ministro di
          grazia  e  giustizia,  sentiti  gli  organi direttivi degli
          ordini   professionali,   con  esclusivo  riferimento  alle
          attivita'  professionali  per il cui esercizio la normativa
          vigente  prevede  l'obbligo  di  superamento di un esame di
          Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo
          ordinamento,  dei  connessi albi, ordini o collegi, nonche'
          dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle
          relative   prove,   in   conformita'  ai  seguenti  criteri
          direttivi:
                a) determinazione nell'ambito consentito di attivita'
          professionale  ai  titolari  di  diploma universitario e ai
          possessori  dei  titoli istituiti in applicazione dell'art.
          17,  comma 95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e
          successive modificazioni;
                b) eventuale  istituzione  di  apposite sezioni degli
          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
          lettera a),  indicando  i  necessari  raccordi  con la piu'
          generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o
          collegi;
                c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
          degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della
          lettera a).».