(( Art. 2-bis.
Interventi  per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonche'
         per lo sviluppo economico e sociale del territorio

  1. E'  autorizzata  la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di
euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e
di  euro  2.600.000  per  l'anno 2007 per la concessione di ulteriori
contributi   statali   al   finanziamento  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1,  comma 28,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311.
All'erogazione  degli  ulteriori  contributi  disposti  dal  presente
comma,  si  provvede  ai  sensi  del  comma 29  dell'articolo 1 della
medesima legge n. 311 del 2004.
  2. All'onere   derivante   dell'attuazione   del  comma 1,  pari  a
euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a
euro 23.755.000  per  l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007,
si  provvede:  per l'anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 54  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni,   e,   quanto   a   20 milioni   di   euro,   mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 55  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni;   per   gli   anni   2005,   2006   e  2007,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a  euro 3.230.000 per il 2005 e a
euro 2.600.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005
e   a  euro 21.155.000  per  il  2006  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo dei commi 28 e 29 dell'art. 1,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311:
              «28. Fermo  restando  quanto previsto ai commi 26 e 27,
          al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
          la   spesa   di   euro 201.500.000   per  l'anno  2005,  di
          euro 176.500.000  per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per
          l'anno  2007  per  la  concessione di contributi statali al
          finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
          i  beni  culturali,  e  comunque  a  promuovere lo sviluppo
          economico e sociale del territorio.
              29. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua, in
          coerenza  con  apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
          interventi  e gli enti destinatari dei contributi di cui al
          comma 28.   All'attribuzione  dei  contributi  provvede  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
          deroga  delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
          decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  8 agosto  1996,  n.  425.  I
          contributi  che,  alla  data del 31 agosto di ciascun anno,
          non  risultino  impegnati dagli enti pubblici sono revocati
          per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di cui al
          presente  comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
          devono  produrre  annualmente,  per la stessa finalita', la
          dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
          rispetto  del  vincolo  di  destinazione  del finanziamento
          statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
          beneficiario  trasmette  entro  il  30 settembre di ciascun
          anno  apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
          lo schema stabilito dal predetto decreto.».
              - Gli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, e successive modificazioni recitano:
              «Art.   54 (Fondo   nazionale   per  il  sostegno  alla
          progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e degli
          enti  locali). - 1. Al  fine di promuovere, in coerenza con
          gli  obiettivi  indicati  dal  Documento  di programmazione
          economico-finanziaria,   la   realizzazione   delle   opere
          pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
          relativi  consorzi,  presso  il  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  e'  istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
          nazionale  per  il  sostegno alla progettazione delle opere
          pubbliche delle regioni e degli enti locali.
              2. I   contributi  erogati  dal  Fondo  sono  volti  al
          finanziamento  delle  spese  di  progettazione  delle opere
          pubbliche  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e devono
          risultare  almeno  pari al 50 per cento del costo effettivo
          di progettazione.
              3. Ai  fini dell'ammissione al contributo, le regioni e
          gli  enti  locali  presentano apposita domanda al Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  contenente  le  seguenti
          indicazioni:
                a) natura,   finalita'   e   stima   dei   tempi   di
          realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
                b) entita'   dei  singoli  contributi  richiesti,  in
          valore   assoluto   ed   in   percentuale   del   costo  di
          progettazione dell'opera;
                c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto
          del costo di progettazione;
                d) la  spesa  per investimenti effettuata dall'ente e
          l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in
          ciascuno degli anni del triennio precedente.
              4. Il  prospetto  contenente  le informazioni di cui al
          comma 3  e  le  relative  modalita'  di  trasmissione  sono
          definiti  con  decreto  dell'economia  e  delle  finanze da
          emanare  entro  il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati
          ritardi  o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo,
          il   beneficio   e'   revocato  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              5. Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite  con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
          della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi
          ammessi  a  fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.
              6. Per   l'anno   2002   la   dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   dettate   le   disposizioni   per
          l'attuazione del presente articolo.».
              «Art.  55 (Fondo  nazionale  per  la  realizzazione  di
          infrastrutture   di   interesse  locale). - 1. Al  fine  di
          contribuire  alla  realizzazione  delle  opere  pubbliche e
          delle  infrastrutture  di  interesse  locale, promuovere la
          funzione  delle autonomie locali nella valorizzazione delle
          risorse  del  territorio  e nella soddisfazione dei bisogni
          primari  delle popolazioni, coerentemente con i principi di
          sussidiarieta'  e  diffuso decentramento, nonche' garantire
          l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
          dal  Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
          la    realizzazione    del    piano   straordinario   delle
          infrastrutture  e  delle  opere di grandi dimensioni con le
          esigenze   infrastrutturali  locali,  presso  il  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e' istituito a decorrere dal
          2002   il   Fondo   nazionale   per   la  realizzazione  di
          infrastrutture di interesse locale.
              2. I  contributi  erogati  dal  Fondo di cui al comma 1
          sono  finalizzati  alla realizzazione di opere pubbliche di
          interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
          risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
              3. Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite  con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il   decreto   puo'   essere  emanato.  In  sede  di  prima
          applicazione,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
          fruire   dei   finanziamenti   erogati   dal   Fondo   sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.
              4. Per   l'anno   2002   la   dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  dettate le disposizioni per l'attuazione del
          presente articolo.».