Art. 7.
Disposizioni  in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e
           altre disposizioni in materia di finanza locale

  1.   Al  fine  di  assicurare  la  massima  semplificazione,  anche
alleviando  l'onere  dei  contribuenti  che assolvono i loro obblighi
tributari,   riferiti   ad   alcune   delle   fattispecie  ricomprese
nell'articolo  1,  comma  300,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
mediante  la  materiale applicazione di marche, nella citata legge n.
311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 300:
      1)  dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le
seguenti:  «esclusi  quelli  di cui alla lettera b) dell'articolo 17,
nonche'  alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni,»;
      2)  le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  da  emanare  entro  il
31 gennaio 2005,» sono soppresse;
      3)  le  parole:  «in misura tale da assicurare» sono sostituite
dalle  seguenti:  «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a
2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente
periodo  e  nel  rispetto  delle  condizioni  in  esso stabilite, gli
importi  in  misura  fissa  della  imposta  di bollo e della tassa di
concessione  governativa,  diversi  da  quelli contenuti nei predetti
allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze i cui effetti decorrono dal
1° giugno  2005.  Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto
dal  1° febbraio  2005  e, in particolare, hanno effetto per gli atti
giudiziari  pubblicati  o emanati, per gli atti pubblici formati, per
le  donazioni  fatte e per le scritture private autenticate a partire
da  tale  data,  per  le  scritture  private non autenticate e per le
denunce  presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche'
per  le  formalita'  di  trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione
eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla
stessa  data.  Le  disposizioni  di cui al presente comma assicurano,
complessivamente,»;
    b) dopo l'allegato 2, sono inseriti (( gli allegati )) da 2-bis a
2-sexies (( allegati )) al presente decreto.
  2.  Dal  1° giugno  2005  la  tassa  di  concessione  governativa e
l'imposta  di  bollo,  nei  casi  in  cui ne e' previsto il pagamento
mediante  marche,  sono pagate con le modalita' telematiche (( di cui
all'articolo   3,   primo  comma,  numero  3-bis),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, e successive
modificazioni,  definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  ai  sensi  dell'articolo  4, quarto comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive
modificazioni.
  2-bis.  I concessionari del servizio nazionale della riscossione di
cui  al  decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112, sono tenuti a
dichiarare  l'importo  delle  somme  riscosse  a  titolo  di  imposta
comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato
possibile   attribuire   ai   comuni.   Con   decreto  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani,  sono  stabiliti  i  termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e
di  impiego  delle  somme  in  questione che saranno destinate in via
prioritaria  ad  attivita' di formazione nel campo della gestione del
tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.
  2-ter.   All'articolo   10,   comma   5,  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  le  parole  da:  «Al  fine  di» fino a:
«suddette  anagrafi»  sono  sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di
consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni,
nonche'  per  agevolare  i  processi telematici di integrazione nella
pubblica    amministrazione    ed    assicurare    il   miglioramento
dell'attivita'   di   informazione  ai  contribuenti,  l'Associazione
nazionale  dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attivita'
strumentali.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
vengono  disciplinate  le  modalita' per l'effettuazione dei suddetti
servizi». ))
 
          Riferimenti normativi.

              - Si  riporta  il testo del comma 300 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311 (legge fmanziaria 2005),
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della
          tassa  di  concessione  governativa,  esclusi quelli di cui
          alla  lettera b) dell'art. 17, nonche' alle lettere a) e b)
          dell'art.   21,   della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 641, e
          successive    modificazioni,    dell'imposta    di   bollo,
          dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie
          e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A
          allegata   al   decreto-legge   31 luglio   1954,  n.  533,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26 settembre
          1954,  n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati,
          tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale
          risultante  dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai
          e  degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di
          integrazioni  innovative  per  servizi  telematici a valore
          aggiunto,  secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis
          a  2-sexies  alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui
          al  precedente  periodo  e nel rispetto delle condizioni in
          esso  stabilite,  gli importi in misura fissa della imposta
          di  bollo e della tassa di concessione governativa, diversi
          da  quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati
          con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze i cui effetti decorrono dal
          1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno
          effetto  dal  1° febbraio  2005  e,  in  particolare, hanno
          effetto  per  gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per
          gli  atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
          scritture  private  autenticate a partire da tale data, per
          le  scritture  private  non  autenticate  e  per le denunce
          presentate   per  la  registrazione  dalla  medesima  data,
          nonche'  per  le formalita' di trascrizione, di iscrizione,
          di  rinnovazione  eseguite  e per le domande di annotazione
          presentate  a  decorrere dalla stessa data. Le disposizioni
          di  cui  al presente comma assicurano, complessivamente, un
          maggiore  gettito  annuo,  pari a 1.120 milioni di euro per
          gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  primo  comma dell'art. 3
          nonche'  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
          di bollo):
              «Art. 3. Modi di pagamento.
              L'imposta   di   bollo   si   corrisponde   secondo  le
          indicazioni della tariffa allegata:
                1)    in    modo    ordinario,   mediante   l'impiego
          dell'apposita  carta  filigranata e bollata di cui all'art.
          4;
                2)  in  modo straordinario, mediante marche da bollo,
          visto per bollo o bollo a punzone;
                3)  in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta
          all'ufficio  del  registro  o ad altri uffici autorizzati o
          mediante versamento in conto corrente postale;
                3-bis)    mediante    pagamento    dell'imposta    ad
          intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il
          quale   rilascia,   con   modalita'  telematiche,  apposito
          contrassegno  che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti, le
          marche da bollo.».
              «Art.  4.  Forma,  valore  e carattere distintivi della
          carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.
              La  carta  bollata  e'  filigranata  e reca impresso il
          relativo  valore.  Se  il  valore  della  carta  bollata e'
          inferiore   all'imposta   dovuta,   la   differenza   viene
          corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
              La  carta  bollata,  esclusa  quella per cambiali, deve
          essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
              Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati
          la  forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della
          carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone,
          nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.
              Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  stabilite  le caratteristiche e le modalita'
          d'uso   del  contrassegno  rilasciato  dagli  intermediari,
          nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
          idoneo  a  consentire  il  collegamento  telematico  con la
          stessa Agenzia.».
              - Il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reca:
          «Riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in
          attuazione  della  delega prevista dalla legge 28 settembre
          1998, n. 337.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
          finanza  degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  10. (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta
          e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 per anni solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si  e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
          quale  il  possesso  si  e'  protratto  per almeno quindici
          giorni  e'  computato  per  intero.  A  ciascuno degli anni
          solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
              2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
          versamento  dell'imposta  complessivamente dovuta al comune
          per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
          il  30  giugno,  pari  al  50 per cento dell'imposta dovuta
          calcolata  sulla  base dell'aliquota e delle detrazioni dei
          dodici  mesi  dell'anno  precedente.  La  seconda rata deve
          essere  versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta
          dovuta  per  l'intero  anno, con eventuale conguaglio sulla
          prima  rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
          effettuato  anche  tramite  versamenti  su  conto  corrente
          postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con
          circolare  del  Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
          nella  facolta'  del  contribuente provvedere al versamento
          dell'imposta  complessivamente  dovuta  in  unica soluzione
          annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
              3.  L'imposta  dovuta  ai sensi del comma 2 deve essere
          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario
          della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il
          comune  di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
          postale   intestato   al   predetto   concessionario,   con
          arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non
          e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
          fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia,
          per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli
          prestampati  per il versamento. La commissione spettante al
          concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e'
          stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme
          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
              4.  I  soggetti  passivi devono dichiarare gli immobili
          posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di
          quelli   esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  7,  su
          apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il
          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui
          possesso  e'  iniziato  antecedentemente al 1° gennaio 1993
          devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione
          della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi
          sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
          tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le
          modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
          all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel
          caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento
          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati
          nell'art.   1117,  n.  2)  del  codice  civile  oggetto  di
          proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una
          autonoma  rendita  catastale,  la dichiarazione deve essere
          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
          condomini.
              5.  Con  decreti  del  Ministro  delle finanze, sentita
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono
          approvati  i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
          relativa  ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice
          civile,  e  sono determinati i dati e gli elementi che essa
          deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
          allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti
          magnetici,  nonche'  le  procedure  per  la trasmissione ai
          comuni  ed  agli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria
          degli   elementi   necessari   per   la   liquidazione   ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve   essere   inviata   ai   comuni  tramite  gli  uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria. Con decreti del Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro  e  delle  poste  e delle telecomunicazioni, sentita
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono
          approvati  i  modelli per il versamento al concessionario e
          sono  stabilite  le  modalita' di registrazione, nonche' di
          trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per
          ogni  contribuente,  ai comuni e al sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione  dei  servizi  finalizzati  a fornire adeguati
          strumenti  conoscitivi  per una efficace azione accertativa
          dei  comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
          integrazione  nella  pubblica amministrazione ed assicurare
          il   miglioramento   dell'attivita'   di   informazione  ai
          contribuenti,  l'Associazione nazionale dei comuni italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita' strumentali. Con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono
          disciplinate  le modalita' per l'effettuazione dei suddetti
          servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille
          del   gettito   dell'imposta  a  carico  dei  soggetti  che
          provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle
          finanze   sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di
          trasmissione  da  parte  dei  predetti  soggetti  dei  dati
          relativi   alla   riscossione.   I  predetti  decreti  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            6.  Per  gli  immobili  compresi  nel  fallimento o nella
          liquidazione  coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per
          ciascun  anno  di possesso rientrante nel periodo di durata
          del   procedimento   ed   e'   prelevata,  nel  complessivo
          ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
          dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
          mesi  dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro
          lo    stesso    termine    deve    essere   presentata   la
          dichiarazione.».