(( Art. 7-undevicies.
            Disposizioni in materia di tessera sanitaria

  1.  All'articolo  50  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
al  comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere periodi transitori,
durante  i  quali,  in caso di riscontro della mancata corrispondenza
del  codice  fiscale  del titolare della tessera sanitaria con quello
dell'assistito   riportato   sulla   ricetta,  tale  difformita'  non
costituisce   impedimento   per   l'erogazione  della  prestazione  e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia
da segnalare tra i dati di cui al comma 8». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  50
          (Disposizioni  in  materia  di monitoraggio della spesa nel
          settore  sanitario  e  di appropriatezza delle prescrizioni
          sanitarie)  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per favorire lo sviluppo e
          per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003, n. 326, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «7.  All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la   prescrizione   di   prestazioni  specialistiche,  sono
          rilevati  otticamente  i  codici a barre relativi al numero
          progressivo  regionale  della  ricetta  nonche' il codice a
          barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
          esenzione  nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
          prestazioni  specialistiche.  In  ogni caso, e' previamente
          verificata   la   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
          ricetta;  in  caso  di  assenza  del  codice  fiscale sulla
          ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
          il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
          di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
          esibizione  della  TS,  il codice fiscale dell'assistito e'
          rilevato  dalla ricetta. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali,
          in  caso  di  riscontro  della  mancata  corrispondenza del
          codice  fiscale  del  titolare  della tessera sanitaria con
          quello   dell'assistito   riportato   sulla  ricetta,  tale
          difformita'  non  costituisce  impedimento per l'erogazione
          della  prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta
          medica  ma  costituisce anomalia da segnalare tra i dati di
          cui al comma 8».