IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni,   recante  attuazione  della  direttiva  n.  92/32/CEE
concernente   classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  delle
sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 15, comma 7;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 116, recante
attuazione  della  direttiva  n.  86/609/CEE in materia di protezione
degli  animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o  ad  altri  fini
scientifici, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera a);
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di evitare inutili duplicazioni di
lavori,  ed  in  particolare  esperimenti  su  animali vertebrati, di
disciplinare  le  modalita'  che  stabiliscono,  in  caso  di mancato
accordo  tra  le  parti,  le  procedure  per la messa in comune delle
informazioni;
  Ritenuta  l'opportunita'  di garantire una intermediazione da parte
del  Ministero  della  salute e delle attivita' produttive per quanto
concerne la messa in comune di tutte le informazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) notifica:  gli atti, con le informazioni richieste, presentati
all'unita'  di  notifica  di  cui all'art. 27 del decreto legislativo
3 febbraio  1997,  n.  52,  o all'autorita' competente di altro Stato
membro  dell'Unione  europea,  dal  notificante  quale  definito alla
lettera b);
    b) notificante:  la  persona  che  presenta la notifica di cui al
punto a), che puo' essere:
      1)   per   le   sostanze  fabbricate  nell'Unione  europea,  il
fabbricante  che  immette  sul  mercato una sostanza in quanto tale o
incorporata in un preparato;
      2)  per  le  sostanze  fabbricate  fuori dell'Unione europea la
persona   stabilita   nell'Unione   europea   che   sia  responsabile
dell'immissione  sul  mercato  comunitario di una sostanza, in quanto
tale  o  incorporata  in  un  preparato, o la persona stabilita nella
comunita'   che,allo   scopo  di  presentare  una  notifica  per  una
determinata  sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale
o  incorporata in un preparato, e' designata dal fabbricante come suo
unico rappresentante;
    c) richiedente:  colui  che intende presentare una nuova notifica
per un principio attivo e dimostri che esso e' simile ad una sostanza
gia' notificata anche in termini di impurezze in esso contenute;
    d) informazioni: i dati di cui e' richiesta la messa in comune.