Art. 2.
  1.  In  caso  di  mancato  accordo  tra  il  primo notificante ed i
successivi  notificanti  sulla  messa in comune delle informazioni di
cui  all'art.  15,  commi  5  e 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, la parte interessata presenta istanza al Ministero della
salute  per  determinare i contenuti dell'accordo sullo scambio delle
informazioni.
  2. L'istanza di cui al comma 1 e' inviata al Ministero della salute
- Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV - viale
della  Civilta'  Romana  n.  7  -  00144  Roma, ed e' corredata dalla
documentazione  indicante  in  dettaglio  i  tentativi che sono stati
compiuti  per  raggiungere  l'accordo  e  le motivazioni che lo hanno
impedito.