Art. 2. 1. In caso di mancato accordo tra il primo notificante ed i successivi notificanti sulla messa in comune delle informazioni di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parte interessata presenta istanza al Ministero della salute per determinare i contenuti dell'accordo sullo scambio delle informazioni. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' inviata al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV - viale della Civilta' Romana n. 7 - 00144 Roma, ed e' corredata dalla documentazione indicante in dettaglio i tentativi che sono stati compiuti per raggiungere l'accordo e le motivazioni che lo hanno impedito.