Art. 3.
  1.  Il Ministero della salute convoca le parti entro quarantacinque
giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  di  cui  all'art. 2, comma 1.
All'incontro  le parti convocate compaiono attraverso soggetti muniti
di potere di manifestarne la volonta'.
  2.  Nel  primo  incontro  e'  stabilito il termine, non superiore a
quindici  giorni,  entro  cui  e' possibile pervenire all'accordo; in
caso  di  inutile  decorso  del  termine l'amministrazione procede ai
sensi  dell'art.  5,  per  la  messa  in  comune dei dati riguardanti
esperimenti operati su animali vertebrati.
  3.  Il  Ministero  della  salute  e'  rappresentato  dal  direttore
dell'ufficio  competente  in  materia  di  sostanze  pericolose; agli
incontri  partecipano anche un rappresentante dell'unita' di notifica
di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed
un  rappresentante  del Ministero delle attivita' produttive. Possono
essere  invitati  comprovati  esperti  scientifici ed economici della
materia. E' redatto processo verbale delle sedute.
  4.  Se  l'accordo viene raggiunto, il verbale che lo comprova tiene
luogo   all'autorizzazione   scritta  ad  utilizzare  i  propri  dati
rilasciata da parte del titolare.