Art. 3. 1. Il Ministero della salute convoca le parti entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1. All'incontro le parti convocate compaiono attraverso soggetti muniti di potere di manifestarne la volonta'. 2. Nel primo incontro e' stabilito il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui e' possibile pervenire all'accordo; in caso di inutile decorso del termine l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 5, per la messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati. 3. Il Ministero della salute e' rappresentato dal direttore dell'ufficio competente in materia di sostanze pericolose; agli incontri partecipano anche un rappresentante dell'unita' di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive. Possono essere invitati comprovati esperti scientifici ed economici della materia. E' redatto processo verbale delle sedute. 4. Se l'accordo viene raggiunto, il verbale che lo comprova tiene luogo all'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati rilasciata da parte del titolare.