Art. 4. 1. Il Ministero della salute provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di cui all'art. 3, ai successivi richiedenti, mediante comunicazione personale, nel caso in cui siano oggetto della successiva richiesta dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati di cui si sta trattando nel procedimento suddetto. 2. Nell'ipotesi di cui al primo comma il Ministero della salute puo' riunire le successive istanze al procedimento in corso.