Art. 5.
  1.   Limitatamente  alla  messa  in  comune  dei  dati  riguardanti
esperimenti  operati  su  animali  vertebrati, se non si raggiunge un
accordo  al  termine  della procedura di cui all'art. 3, il Ministero
della  salute,  sulla  base  della  documentazione acquisita ai sensi
dell'art.  2  e  dei verbali delle riunioni di cui all'art. 3, adotta
d'intesa  con  il  Ministero delle attivita' produttive una decisione
vincolante  per  le  parti  circa  il  compenso  da  corrispondere al
titolare.
  2.  La  decisione  di  cui  al  comma 1 e' adottata, entro sessanta
giorni  dallo  scadere  del termine di cui all'art. 3, comma 2, fatte
salve   le  sospensioni  necessarie  all'acquisizione  d'informazioni
supplementari  non  superiori,  comunque, a quarantacinque giorni. La
decisione viene comunicata ed inviata in copia alle parti.
  3. La decisione di cui al comma 1, tiene conto:
    a) dei  costi  rendicontati  dal  primo notificante per gli studi
relativi  ai  dati,  oggetto della richiesta di messa in comune delle
informazioni;
    b) dell'eventuale ripartizione dei costi gia' avvenuta in caso di
accordi con precedenti richiedenti;
    c) di eventuali osservazioni dei notificanti successivi;
    d) degli anni di residua validita' di protezione del dato;
    e) della  quantita'  di  sostanze che il richiedente si impegna a
produrre e/o importare;
    f) della  quantita' di sostanza che il produttore e/o importatore
stima  di  immettere  sul  mercato  nel  periodo  di  validita' della
protezione del dato.