Art. 5. 1. Limitatamente alla messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati, se non si raggiunge un accordo al termine della procedura di cui all'art. 3, il Ministero della salute, sulla base della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 2 e dei verbali delle riunioni di cui all'art. 3, adotta d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive una decisione vincolante per le parti circa il compenso da corrispondere al titolare. 2. La decisione di cui al comma 1 e' adottata, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 3, comma 2, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione d'informazioni supplementari non superiori, comunque, a quarantacinque giorni. La decisione viene comunicata ed inviata in copia alle parti. 3. La decisione di cui al comma 1, tiene conto: a) dei costi rendicontati dal primo notificante per gli studi relativi ai dati, oggetto della richiesta di messa in comune delle informazioni; b) dell'eventuale ripartizione dei costi gia' avvenuta in caso di accordi con precedenti richiedenti; c) di eventuali osservazioni dei notificanti successivi; d) degli anni di residua validita' di protezione del dato; e) della quantita' di sostanze che il richiedente si impegna a produrre e/o importare; f) della quantita' di sostanza che il produttore e/o importatore stima di immettere sul mercato nel periodo di validita' della protezione del dato.