Art. 6. 1. A seguito dell'adempimento delle prescrizioni contenute nella decisione di cui al comma 2, il primo notificante rilascia al notificante successivo l'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati. Il notificante successivo, sulla base di quanto previsto all'art. 15 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, allega la suddetta autorizzazione alla propria istanza di notifica. 2. La successiva verifica da parte del Ministero della salute, anche su segnalazione del titolare, della mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella decisione comporta la messa a disposizione da parte dell'unita' di notifica dei dati in proprio possesso relativi alla prima notifica al secondo notificante. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2005 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208