Art. 4. 1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. 2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti: imprese individuali: Euro 93; societa' cooperative: Euro 93; consorzi: Euro 93; societa' di persone: Euro 170; societa' di capitali: Euro 373. 3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2005, appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.