Art. 4.
  1.  Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
Registro  delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono tenute al versamento dei diritti di cui
all'art.   2  tramite  modello  F24  o  direttamente  allo  sportello
camerale,   entro   30   giorni  dalla  presentazione  della  domanda
dell'iscrizione o dell'annotazione.
  2.  Le  nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle  imprese  nel  corso  del  2005  e dopo l'entrata in vigore del
presente  decreto  sono  tenute  a  versare,  entro  30  giorni dalla
presentazione  della  domanda  dell'iscrizione, tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:
    imprese individuali: Euro 93;
    societa' cooperative: Euro 93;
    consorzi: Euro 93;
    societa' di persone: Euro 170;
    societa' di capitali: Euro 373.
  3.  Le  nuove  unita'  locali, che si iscrivono nel corso del 2005,
appartenenti  ad  imprese  gia'  iscritte nella sezione ordinaria del
Registro  delle  imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari
al 20% di quello definito al comma 2.