Art. 7.
  1.   La  quota  del  diritto  annuale  riscosso  per  l'anno  2005,
considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti
di  tesoreria  per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2004, in
base  al  presente  decreto  interministeriale  da riservare al fondo
perequativo  di  cui  all'art.  18,  comma 5, della legge 29 dicembre
1993,  n.  580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando
le seguenti aliquote percentuali:
    4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
    5,8%  sulle  entrate  da  diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00
fino a Euro 10.329.138,00;
    6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
  2.  L'ammontare  del  fondo  perequativo e' utilizzato per il 50% a
favore delle camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio
(rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita'
per  le  camere  di  commercio  su tutto il territorio nazionale e il
totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un
ridotto  numero  di  imprese  iscritte  e  per il restante 50% per la
realizzazione  di  progetti  o  di  investimenti  di sistema intesi a
verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle
funzioni  amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
  3.  Per  la  ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  dell'Unione  italiana  delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  approvato dal
Ministero delle attivita' produttive.
  4.  Tale  regolamento  potra'  prevedere,  tra  l'altro,  modalita'
perequative  a  favore  delle  camere  di commercio, in situazione di
rigidita'  di  bilancio  o  con  ridotto  numero di imprese iscritte,
connesse alla presenza di unita' locali di imprese con sede legale in
altre province.
  5.   L'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  riferisce,
annualmente,  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  direzione
generale  del  commercio,  delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2005

                                                Il Ministro
                                          delle attività produttive
                                                   Marzano
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
registro n. 1, foglio n. 273.