Art. 10.
           Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
  1.  Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma
188,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, si conviene che per le
Regioni  che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di
completamento  il  proprio  programma  di  investimenti in attuazione
dell'art.   20  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni,  sia  fissata  al  15%  la  quota minima delle risorse
residue  da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico,
salvo  la dimostrazione da parte delle Regioni di aver gia' investito
risorse per l'ammodernamento tecnologico.
  2.  Le  risorse  residue  di  cui al comma 1 sono quelle risultanti
dalla  differenza  tra  le  risorse  complessivamente  assegnate e le
risorse  gia  finalizzate a specifici interventi, compresi in Accordi
di programma gia' sottoscritti e per i quali, al momento dell'entrata
in  vigore  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, sia gia' avvenuta
l'emanazione  del  decreto dirigenziale del Ministero della salute di
ammissione  al  finanziamento,  ovvero  sia  gia'  stata  formalmente
commissionata la progettazione da parte della Regione interessata.