Art. 11. Dispositivi medici 1. Al fine di promuovere qualita' ed efficienza nell'utilizzo dei dispositivi medici, si conviene sulla necessita' di uno sviluppo dell'attivita' della Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per lo svolgimento di funzioni consultive sulle problematiche concernenti tali dispositivi medici.