Art. 11.
                         Dispositivi medici
  1.  Al  fine di promuovere qualita' ed efficienza nell'utilizzo dei
dispositivi  medici,  si  conviene  sulla  necessita' di uno sviluppo
dell'attivita'   della  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici,
istituita  dall'art.  57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per lo
svolgimento  di  funzioni  consultive sulle problematiche concernenti
tali dispositivi medici.