Art. 12.
                Tavolo di verifica degli adempimenti
  1.  Ai  fini  della  verifica degli adempimenti per le finalita' di
quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,  lettera  c) della legge
30 dicembre   2004,   n.   311,  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  il  Tavolo  tecnico  per  la  verifica degli
adempimenti,   coordinato   da   un   rappresentante   del  Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:
    del  Dipartimento  degli  affari  regionali  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
    del Ministero della salute;
    delle  Regioni  capofila delle Areee sanita' e Affari finanziari,
nell'ambito  della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
autonome;
    di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome;
    dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
    della  Segreteria  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
    della  Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome.
  2.  Il  Tavolo  tecnico  di  cui  al  comma 1 richiede alle singole
Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti.
Il  Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando
le  Regioni,  prima  della  convocazione,  sui  punti  di  criticita'
riscontrati,  affinche'  esse  possano  presentarsi  con le eventuali
integrazioni,   atte   a   superare  le  criticita'  individuate.  Il
coordinatore  del  Tavolo  tecnico dispone che di tutte le sedute sia
redatto  verbale.  Il  verbale,  che  da'  conto  dei  lavori e delle
posizioni  espresse  dai partecipanti, e' trasmesso ai componenti del
Tavolo e alla Regione interessata.
  3. Il Tavolo tecnico:
    entro  il  30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
fornisce  alle  Regioni  le  indicazioni relative alla documentazione
necessaria  per  la  verifica degli adempimenti, che le stesse devono
produrre entro il successivo 30 maggio;
    effettua  una  valutazione  del  risultato di gestione, a partire
dalle  risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio
parere   entro   il   30 luglio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento;
    si  avvale  delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della
presente  intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati
nell'Allegato  1,  al  Punto  2,  lettere  c), e), f), g), h), e agli
adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
    riferisce  sull'esito  delle  verifiche  al  Tavolo politico, che
esprime  il  suo  parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello  di  riferimento.  Riferisce,  altresi', al tavolo politico su
eventuali   posizioni   discordanti.  Nel  caso  che  tali  posizioni
riguardino  la  valutazione degli adempimenti di una singola Regione,
la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
  4. Il Tavolo politico e' composto:
    per  il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo
delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per
gli affari regionali o suo delegato;
    per  le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei
Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome, guidata dal
Presidente o suo delegato.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla
presa  d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle
verifiche   sugli   adempimenti   in  questione,  provvede  entro  il
15 ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  per le
Regioni  adempienti  ad  erogare  il  saldo, e provvede nei confronti
delle  Regioni  inadempienti  ai  sensi dell'art. 1, comma 176, della
legge n. 311 del 2004.