Art. 3.
Ulteriori  adempimenti  per  migliorare  il  monitoraggio della spesa
     nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
  1. Con riferimento a quanto previsto sub c) dall'art. 1, comma 173,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conviene che, per le misure
di  qualita',  efficienza  ed  appropriatezza  del Servizio Sanitario
Nazionale,  ci  si  avvale  del  Nuovo Sistema Informativo Sanitario,
istituito presso il Ministero della Salute.
  2.  Il  Nuovo  Sistema Informativo Sanitario ricomprende i dati dei
sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni  previsti dall'art. 87
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3.  Per  le  finalita'  dei livelli nazionale e regionale del Nuovo
Sistema  informativo  Sanitario  va  previsto  il trattamento di dati
individuali,  in  grado  di associare il codice fiscale del cittadino
alle  prestazioni  sanitarie erogate, ai soggetti prescrittori e alle
strutture erogatrici.
  4.  Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo
del  Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) sono esercitate dalla
Cabina  di  Regia  -  di cui all'Accordo quadro tra il Ministro della
salute  e  le  Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
22 febbraio  2001  -  la  cui  composizione  e  la  cui  modalita' di
funzionamento   vengono  riadeguate  con  nuovo  Accordo  quadro,  da
sancirsi  entro  il 30 giugno 2005 in Conferenza Stato - Regioni, tra
il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e
le Regioni e le Province autonome, che preveda un Comitato strategico
di   indirizzo  paritetico  Regioni-Ministeri,  un  Comitato  tecnico
permanente   paritetico   e   una   Segreteria  tecnica  unica.  Fino
all'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina, la Cabina di regia
continua ad operare secondo le previgenti modalita' e composizione.
  5.  La  definizione  ed  il  continuo  adeguamento  nel  tempo  dei
contenuti  informativi  e delle modalita' di alimentazione del NSIS -
in  coerenza  con  le  indicazioni del Piano Sanitario Nazionale e le
esigenze   di   monitoraggio   sanitario   e  le  altre  esigenze  di
monitoraggio  attuali  e  future  dei  livelli nazionale, regionale e
locale  del  SSN  -  sono  affidati  alla  Cabina  di Regia e vengono
recepiti  dal  Ministero  della  salute con propri decreti attuativi,
compresi   i  flussi  informativi  finalizzati  alla  verifica  degli
standard   qualitativi  e  quantitativi  dei  Livelli  Essenziali  di
Assistenza.
  6.  Il  conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, nei
contenuti  e  secondo  le  modalita'  di  cui al comma precedente, e'
ricompreso  fra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  Regioni per
l'accesso al maggior finanziamento di cui alla presente intesa, sulla
base  dei  criteri  fissati  dalla Cabina di Regia. Restano fermi gli
adempimenti  relativi  agli  obblighi  informativi, di cui ai decreti
ministeriali  16 febbraio  2001,  28 maggio  2001,  29 aprile  2003 e
18 giugno 2004.
  7.  Le  Regioni si impegnano ad adottare una contabilita' analitica
per   centri   di  costo  e  responsabilita',  che  consenta  analisi
comparative  dei  costi,  dei  rendimenti e dei risultati in ciascuna
azienda   unita'   sanitaria  locale,  azienda  ospedaliera,  azienda
ospedaliera  universitaria, ivi compresi i policlinici universitari e
gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico e cio'
costituisce  adempimento  cui sono tenute le Regioni per l'accesso al
maggior finanziamento di cui alla presente intesa.
  8.  Le  Regioni,  entro il 30 ottobre 2005, garantiscono, ed a tale
scopo  adottano  misure  specifiche  dirette a prevedere che, ai fini
della  confermabilita'  dell'incarico  del  direttore  generale delle
aziende  sanitarie  locali,  delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliere  universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e
gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, il mancato
rispetto  dei  contenuti  e  delle tempistiche dei flussi informativi
ricompresi  nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave
inadempienza.
  9.  Il  Nuovo  Sistema  Informativo Sanitario ricomprende il flusso
informativo   sui  dispositivi  medici  da  definirsi  con  specifico
accordo, da sancire in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  10.  Con  riferimento  alla  esigenza  di  verificare che l'onere a
carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica
sia  contenuto  entro i tetti fissati dalla legislazione vigente (13%
per  la  spesa  territoriale e 16% per la spesa complessiva, ai sensi
dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326)  e'
istituito,  nell'ambito  dell'NSIS,  il  flusso  informativo dei dati
relativi   alla   distribuzione  diretta  dei  farmaci  di  classe  A
(contenente  informazioni relative a: primo ciclo di terapia, farmaci
inseriti   nel   PHT   e   altri  farmaci  eventualmente  oggetto  di
distribuzione  diretta, distribuzione di farmaci «per conto»). In via
di   prima  applicazione,  le  Regioni  si  impegnano  a  trasmettere
telematicamente il predetto flusso al Ministero della salute.