Art. 4.
Razionalizzazione   della  rete  ospedaliera  e  realizzazione  degli
interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e del Piano
        nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario
  1. Con riferimento a quanto previsto sub d) dall'art. 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni si impegnano a:
    a) adottare,   entro  il  30 settembre  2005,  provvedimenti  che
prevedano  uno  standard  di  posti  letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente   a  carico  del  servizio  sanitario  regionale,  non
superiore  a  4,5  posti  letto per mille abitanti, comprensivi della
riabilitazione   e   della   lungo   degenza  post-acuzie,  adeguando
coerentemente   le   dotazioni   organiche  dei  presidi  ospedalieri
pubblici. Rispetto a tali standard e' compatibile una variazione che,
in  ogni  caso,  non  puo'  superare  il  5% in piu' in rapporto alle
diverse  condizioni  demografiche  delle  Regioni. I provvedimenti da
adottare  per il raggiungimento di tale obiettivo devono prevedere il
raggiungimento  dello  standard  entro  l'anno  2007,  precisando gli
obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006, oggetto di verifica;
    b) adottare,  entro  il  30 settembre  2005,  i provvedimenti per
promuovere  il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed
il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il
conseguimento  di  una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata,
garantendo,   entro   l'anno  2007,  il  mantenimento  dei  tassi  di
ospedalizzazione  per  ricoveri  ordinari  e  per  ricoveri in regime
diurno  entro  il  180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in
regime  diurno  di  norma  pari  al  20%,  precisando  gli  obiettivi
intermedi per gli anni 2005 e 2006, oggetto di verifica;
    c)   assicurare  adeguati  programmi  di  assistenza  domiciliare
integrata,    di    assistenza    residenziale   e   semiresidenziale
extraospedaliera;
    d) stabilire,  nella  definizione delle tariffe delle prestazioni
di  assistenza  ospedaliera, un valore soglia di durata della degenza
per  i ricoveri ordinari nei reparti di lungo degenza, oltre il quale
si  applica  una  significativa  riduzione della tariffa giornaliera,
fatta salva la garanzia della continuita' dell'assistenza. In fase di
prima  applicazione  fino  all'adozione  del  relativo  provvedimento
regionale,  il  valore  soglia  e'  fissato in un massimo di sessanta
giorni di degenza, con una riduzione tariffaria pari ad almeno il 30%
della tariffa giornaliera piena;
    e) adottare,  entro  il 30 giugno 2005, il Piano regionale per la
realizzazione  degli  interventi  previsti  dal Piano nazionale della
prevenzione di cui all'allegato 2, coerentemente con il vigente Piano
sanitario   nazionale.   Le   Regioni  convengono,  per  la  completa
attuazione  di  quanto  previsto  dal  citato Piano, di destinare 200
milioni  di  euro,  oltre  alle risorse previste dagli accordi per la
realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano sanitario nazionale, come
individuate  nella  tabella  di  cui all'allegato n. 2. Le Regioni si
impegnano,  altresi',  a  trasmettere  al  Centro  nazionale  per  la
prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie, istituito dall'art. 1
della  legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto-legge
29 marzo  2004,  n. 81, idonea documentazione sulle attivita' svolte,
per   consentire   al   medesimo  Centro  di  certificare  1'avvenuto
adempimento, ai fini di quanto previsto dal successivo art. 12;
    f) adottare,  entro  il  30 luglio  2005,  ed  avviare  entro  il
30 settembre  2005,  il  Piano  regionale  per la realizzazione degli
interventi   previsti  dal  Piano  nazionale  dell'aggiornamento  del
personale  sanitario,  da  approvarsi  con  separata  intesa entro il
30 maggio  2005  sulla  base  delle  linee contenute nell'allegato 3,
coerentemente  con  il  vigente Piano sanitario nazionale. Le Regioni
convengono,  altresi',  di  destinare  50  milioni  di  euro  per  la
realizzazione,  nel  proprio ambito territoriale, del medesimo Piano.
Le  Regioni si impegnano a trasmettere al Centro nazionale per l'ECM,
da  istituirsi  con la richiamata intesa, idonea documentazione sulle
attivita'  svolte,  per  consentire al medesimo Centro di certificare
l'avvenuto  adempimento,  ai  fini  di quanto previsto dal successivo
art. 12;
    g) promuovere   lo   sviluppo  e  l'implementazione  di  percorsi
diagnostici  e  terapeutici,  sia per il livello di cura ospedaliero,
che   per   quello  territoriale,  allo  scopo  di  assicurare  l'uso
appropriato  delle  risorse  sanitarie e garantire l'equilibrio della
gestione;
    h) inviare  al Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa i
provvedimenti  relativi  ai livelli essenziali aggiuntivi regionali e
al relativo finanziamento;
    i) si  conviene  che  le  Regioni  trasmettono al Ministero della
salute  ed al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti
con  i quali sono stati adottati i contenuti degli accordi sanciti in
sede  di  Conferenza  Stato-Regiono  successivamente  all'entrata  in
vigore   del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre   2001  e  successive  integrazioni,  limitatamente  agli
accordi  rilevanti,  ai fini dell'applicazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza;
  2.  Le  Regioni comunicano al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i provvedimenti previsti dal comma 1.