Art. 6.
       Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario
  1. Con riferimento a quanto previsto sub f) dall'art. 1, comma 173,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  le Regioni si impegnano a
rispettare  l'obbligo  in  capo  alle  stesse di garantire in sede di
programmazione    regionale,    coerentemente   con   gli   obiettivi
sull'indebitamento    netto    delle    amministrazioni    pubbliche,
l'equilibrio  economico-finanziario  del servizio sanitario regionale
nel  suo  complesso,  con riferimento alle proprie aziende sanitarie,
aziende  ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi
i  Policlinici  universitari  e  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
carattere  scientifico,  sia  in  sede  di preventivo annuale, che di
conto  consuntivo,  realizzando  forme  di verifica trimestrale della
coerenza  degli  andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle    amministrazioni   pubbliche   e   a   rispettare   l'obbligo
dell'adozione  di  misure - compresa la disposizione per la decadenza
dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali, aziende
ospedaliere,   aziende  ospedaliere  universitarie,  ivi  compresi  i
policlinici  universitari  e  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  -  per  la  riconduzione  in equilibrio della
gestione,  ove  si  prospettassero  situazioni  di  squilibrio, fermo
restando  quanto  disposto dal comma 174 dell'art. 1 della richiamata
legge  30 dicembre  2004,  n. 311, e, ove necessario, quanto disposto
dal  comma  180  del  medesimo articolo. Limitatamente all'anno 2005,
nelle more del perfezionamento del procedimento attuativo dell'art. 7
del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, i bilanci regionali
fanno  riferimento  alle  risorse  indicate  nella  delibera  CIPE di
riparto   del   fabbisogno  2005,  commisurate  al  99%  dell'importo
attribuito  alle singole Regioni, salvo eventuali modifiche derivanti
dall'applicazione  dell'art.  7  del  citato  decreto  legislativo n.
56/2000,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  4  del  decreto-legge
30 dicembre  2004, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge
1° marzo 2005, n. 26.
  2. A tal fine le Regioni:
    provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario  della  gestione, coerentemente con l'obiettivo
sull'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, assegnati in sede
di   bilancio   preventivo   economico  per  l'anno  di  riferimento.
Conseguentemente i direttori generali delle aziende sanitarie locali,
delle  aziende  ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie,
ivi compresi i policlinici universitari, e degli istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico,  sono tenuti a presentare per via
informatica alla Regione, al Ministero dell'economia e delle finanze,
al  Ministero  della  salute,  ogni  tre  mesi, una certificazione di
accompagnamento  del  Conto  Economico  Trimestrale,  in  ordine alla
coerenza  con gli obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione
di  non coerenza con i predetti obiettivi, i direttori generali delle
aziende   sanitarie,   aziende   ospedaliere,   aziende   ospedaliere
universitarie,  ivi  compresi  i  Policlinici  universitari,  e degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico, sono tenuti
contestualmente  a  presentare  un  piano,  con  le  misure  idonee a
ricondurre  la  gestione  nei  limiti  degli  obiettivi assegnati. La
certificazione   di  non  coerenza  delle  condizioni  di  equilibrio
comporta  automaticamente  il  blocco  delle assunzioni del personale
dell'azienda  e  dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze
non  a  carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione
della  gestione  nei  limiti  degli  obiettivi  assegnati deve essere
assicurata   entro   il   30 settembre   qualora   la  situazione  di
disequilibrio   sia   stata  certificata  nel  primo  o  nel  secondo
trimestre,  ovvero  entro  il  31 dicembre  qualora  la situazione di
disequilibrio  si  sia  verificata  nel  corso  del  terzo  o  quarto
trimestre;  in  caso  contrario  la Regione dichiara la decadenza dei
direttori  generali.  Qualora  per  esigenze  straordinarie  si renda
necessario  assumere  iniziative  di  gestione  comportanti spese non
previste  ed  incompatibili  con  gli obiettivi, i direttori generali
devono  ottenere  preventiva  autorizzazione  dalla Giunta regionale,
fatti  salvi  i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui
ricorra  il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali
le   aziende  danno  comunicazione  alla  Giunta  regionale  entro  i
successivi  quindici  giorni. La decadenza opera, in particolare, nei
seguenti casi:
      a) mancata  o  incompleta  presentazione  della  certificazione
trimestrale di cui sopra, nei termini stabili dalla Regione;
      b) mancata  presentazione  del  piano  di  rientro  nei termini
definiti dalla Regione;
      c) mancata   riconduzione   della  gestione  nei  limiti  degli
obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra
stabilito;
    adottano  i  provvedimenti  per definire l'obbligo per le aziende
sanitarie,  aziende  ospedaliere,  aziende ospedaliere universitarie,
ivi  compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  ad  effettuare spese solo nei limiti
degli  obiettivi  economico-finanziari  assegnati in sede di bilancio
preventivo economico per l'anno di riferimento.
  3.  Le  informazioni contabili riportate nella verifica trimestrale
devono   in  ogni  caso  corrispondere  alle  informazioni  contabili
periodicamente  inviate al Sistema Informativo Sanitario attraverso i
modelli  CE ed SP contenuti nel decreto ministeriale 16 febbraio 2001
e nel decreto ministeriale 28 maggio 2001.