Art. 7.
Meccanismi  di  raccordo  tra  aziende sanitarie e medici di medicina
                generale e pediatri di libera scelta
  1.  Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 179, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  le  Regioni  adottano,  entro il
30 settembre  2005, uno specifico provvedimento, con il quale vengono
aggiornate  le  modalita'  che disciplinano i rapporti tra le aziende
sanitarie  locali  e  le  aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti
di   ricovero   e   cura  a  carattere  scientifico.  Tali  modalita'
definiscono  i rapporti tra l'ospedale e il territorio, prevedendo il
coinvolgimento  costante e permanente dei medici di medicina generale
e   dei   pediatri  di  libera  scelta  per  una  reale  integrazione
assistenziale   tra  cure  primarie  e  le  cure  ospedaliere,  anche
attraverso  percorsi  diagnostici,  terapeutici  e riabilitativi e la
condivisione  di  interventi  di  prevenzione e percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.