Art. 8.
       Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
  1.  In  relazione  a  quanto disposto dall'art. 1, comma 180, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  a  partire  dall'anno  2005, con
riferimento  ai  risultati  di esercizio dell'anno 2004, in base alle
risultanze  finali  del  tavolo  degli  adempimenti,  per  le Regioni
interessate  che,  ai  sensi  di  tale  disposizione, stipulano con i
Ministri  della  salute  e  dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro  per  gli affari regionali, l'apposito accordo che individui
gli   interventi   necessari  per  il  perseguimento  dell'equilibrio
economico,  nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli
adempimenti  di  cui  alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo
articolo, la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per
la   riattribuzione  del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera
parziale  e  graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione   del   programma   operativo,   di  riorganizzazione,  di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale.
  2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione interessata
l'accesso al maggior finanziamento con le seguenti modalita':
    a) spetta  l'80  per  cento  del  maggior finanziamento, all'atto
della   sottoscrizione   dell'accordo;  il  rimanente  20  per  cento
subordinatamente   alla   verifica  della  effettiva  attuazione  del
programma, nel caso in cui la Regione risulti:
      adempiente         con        riferimento        all'equilibrio
economico-finanziario,    verificato   dal   tavolo   tecnico   degli
adempimenti,  al  mantenimento dei livelli di assistenza previsti dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  all'attuazione del Piano
nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento
del personale sanitario;
      inadempiente  con  riferimento  agli  altri  adempimenti di cui
all'allegato 1:
    b) spetta  il  40  per  cento del maggior finanziamento, all'atto
della   sottoscrizione   dell'accordo;  il  rimanente  60  per  cento
subordinatamente   alla   verifica  della  effettiva  attuazione  del
programma,  nel caso in cui la regione risulti non adempiente anche a
uno degli adempimenti di cui alla lettera a) primo trattino.
  3. L'accordo:
    stabilisce  le  modalita'  per l'erogazione del saldo del maggior
finanziamento  secondo  stati  di  avanzamento concordati, nonche' le
modalita'    per   la   sospensione   dell'erogazione   del   maggior
finanziamento,   in   caso   di  verifica  negativa  dello  stato  di
avanzamento nei tempi e nei modi concordati;
    definisce   adeguate   forme   di  monitoraggio  degli  obiettivi
intermedi  per  ogni  stato  di avanzamento e le modalita' della loro
verifica;
    definisce,  limitatamente  ai  casi  di  cui  alla lettera b) del
precedente comma, le modalita' di affiancamento di rappresentanti del
Ministero della salute, di rappresentanti del Ministero dell'economia
e  finanze  e  di rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
Stato-Regioni   alle  attivita'  di  gestione  e  programmazione  del
servizio   sanitario   regionale,   nonche'   la  individuazione  dei
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria  da
sottoporre  a  preventiva  approvazione  da parte del Ministero della
salute  e  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, che possono
approvare   anche  con  prescrizioni  in  ordine  alle  modalita'  di
recepimento   e  ai  contenuti  degli  stessi.  Sono  fatti  salvi  i
provvedimenti   regionali   di   somma   urgenza,   da   trasmettersi
successivamente alla loro adozione.
    prevede eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.
  4.  Con  successiva  intesa,  in  sede  di Conferenza Stato-Regioni
saranno  individuati,  entro  trenta  giorni dalla presente intesa, i
casi  in  cui  l'accordo  di cui al presente articolo, pur rientrando
nella  fattispecie  di  cui  alla  lettera  b),  non implica forme di
affiancamento;  in  mancanza  della  ulteriore  intesa  opera  quanto
previsto dalla presente intesa.
  5.  Limitatamente  alle  Regioni  nelle  quali si sia verificato un
disavanzo  pari  o  superiore al 7 per cento sulla base dei risultati
del  Tavolo  tecnico  degli  adempimenti,  al netto, per l'anno 2005,
delle  risorse impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per
il  personale,  la  stipula dell'accordo di cui al comma 3, integrato
con  il  concerto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali,  e' da
considerarsi in ogni caso dovuta da parte della Regione interessata e
quindi  rientrante  tra  gli adempimenti oggetto di verifica previsti
dalla presente intesa, ai sensi del precedente art. 2.