Art. 10.
                  Registro degli interventi tecnici
  1.  I  soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di
cui  alle  lettere  a)  e b) che hanno esteso la propria attivita' al
controllo  in  sede  di  montaggio  dei  tachigrafi  digitali ed alla
taratura  degli stessi, debbono custodire un registro, in conformita'
di  quanto  specificato  all'allegato, punto 4, del presente decreto,
con  tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro puo' essere
realizzato con procedure informatiche.
  2.  Il  centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale
vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonche' le comunicazioni e
le eventuali denunce presentate.