Art. 10. Registro degli interventi tecnici 1. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di cui alle lettere a) e b) che hanno esteso la propria attivita' al controllo in sede di montaggio dei tachigrafi digitali ed alla taratura degli stessi, debbono custodire un registro, in conformita' di quanto specificato all'allegato, punto 4, del presente decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro puo' essere realizzato con procedure informatiche. 2. Il centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonche' le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.